Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19985 - pubb. 19/06/2018

Inefficacia del pagamento di cambiali tratte effettuato dall'imprenditore in concordato preventivo

Tribunale Milano, 06 Giugno 2018. Est. D'Aquino.


Concordato preventivo - Pagamento di cambiali tratte - Assolvimento del rapporto di valuta tra traente in concordato e beneficiario creditore - Violazione della par condicio - Inefficacia



Nel concordato preventivo, a meno non vi sia applicazione dello strumento dello scioglimento dei contratti pendenti di cui all'art. 169-bis legge fall., non si verifica lo scioglimento della delegazione di pagamento.

Pertanto, in caso di pagamento di cambiali tratte, l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria a carico del traente e in favore del beneficiario (credito anteriore, costituente il rapporto di valuta) - ancorché attuata mediante un maccanismo di delegatio solvendi (ossia dando il traente incarico al trattario, obbligato nei confronti del traente in virtù del rapporto di provvista) - comporta che il trattario assolva contestualmente sia al debito di provvista nei confronti del traente (credito dell’imprenditore concordante o credito di massa) sia, contestualmente, al rapporto di valuta corrente tra beneficiario e traente (debito concorsuale).

Secondo la prospettiva del traente in concordato, dunque, il traente riceve indirettamente il pagamento effettuato dal trattario, il quale è efficace nei confronti del traente in quanto l’imprenditore ammesso al concordato preventivo conserva l’amministrazione dei beni ed è quindi legittimato a ricevere pagamenti, direttamente o indirettamente.

Tuttavia, l’assolvimento del rapporto di valuta tra traente in concordato e beneficiario creditore concorsuale deve reputarsi inefficace, in quanto comporta violazione della par condicio creditorum, perché integra l'esecuzione di un pagamento di creditori concorsuali indipendentemente dall’ordine di graduazione previsto dal concordato e ciò per il solo fatto di essere in possesso di uno strumento di pagamento cartolare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SECONDA CIVILE

 

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Filippo D’Aquino ha pronunciato la seguente

 

S E N T E N Z A

 

PREMESSO IN FATTO

Il Curatore del fallimento attore (già Ca. SPA in CP) chiede dichiararsi l’inefficacia ex art. 167 L.F. (giusto decreto di autorizzazione del G.D.) di alcuni pagamenti effettuati dal fallito nei confronti di diversi fornitori dopo il deposito e dopo la pubblicazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo (domanda depositata in data 5.03.2014), alla cui domanda ha fatto seguito il decreto di ammissione alla procedura di concordato del Tribunale di Milano in data 02.08.2014 e successivamente la dichiarazione di fallimento con sentenza in data 29.04.2015.

La Curatela ha inizialmente proposto la domanda di inefficacia nei confronti di sei diversi fornitori, quali:

- CMT COSTRUZIONI MACCHINE T. SRL per il pagamento di € 10.034,51 in data 30.04.2014;

- A. SAS per il pagamento di € 3.528,12 in data 03.04.2014;

- CIS 2000 per il pagamento di € 7.930,00 in data 12.03.2014, 30.04.2014 e 07.05.2014;

- L’AN. SNC per il pagamento di € 2.762,57 in data 11.04.2014;

- AC. ALBERTO & PAOLO SNC per il pagamento di € 22.689,95 in data 28.03.2014;

- F.LLI G. DI G. CARLO SNC per il pagamento di € 52.337,12 in data 12.03.2014 e 30.04.2014.

A seguito di accordi transattivi, parte attrice ha rinunciato alle azioni nei confronti di cinque convenuti (CMT COSTRUZIONI MACCHINE T. SRL, A. SAS, CIS 2000, L’AN. SNC, AC. ALBERTO & PAOLO SNC), insistendo unicamente nella domanda proposta nei confronti del convenuto F.LLI G. DI G. CARLO SNC.

Parte attrice afferma che i suddetti pagamenti sono da ritenersi inefficaci ai sensi del disposto dell’art. 167, comma 2, L.F. in quanto pagamenti di crediti anteriori posti in essere dall’imprenditore concordante dopo la pubblicazione della domanda di concordato in difetto di autorizzazione del giudice delegato, costituenti per ciò solo atti inefficaci in assenza dell’autorizzazione giudiziale al pari degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Parte convenuta si difende sul punto in primo luogo allegando che i pagamenti, oltre a non rientrare nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione, sono stati comunque effettuati in un periodo antecedente il decreto di ammissione alla procedura del 02.08.2014, che designava il giudice delegato, per cui non essendo stato designato il giudice delegato all’atto dell’esecuzione dei pagamenti, non sarebbe stata possibile in tesi alcuna autorizzazione, il che ne escluderebbe la illiceità e l’inefficacia. In secondo luogo evidenzia il convenuto come il credito di complessivi € 52.337,12 sia stato incassato da CMT COSTRUZIONI MACCHINE T. SRL parte (per € 17.423,05) a mezzo bonifici bancari e parte (per € 34.914,07) tramite pagamento di n. 2 cambiali tratte emesse e consegnate da FALLIMENTO C. IMPERMEABILI SPA (già CA. SPA); deduce come le cambiali tratte siano prive dell’accettazione del trattario, richiamandosi alla giurisprudenza di legittimità e invocando l’irrevocabilità dei pagamenti nei confronti del beneficiario o prenditore della tratta (Cass. n. 5987/2005).

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 - Va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere tra l’attore e i convenuti GIUSEPPE A. SAS DI A. GIUSEPPE E GIORGIO, AN. S.N.C. DI G. FRANCO & C, C. COSTRUZIONI MACCHINE T. SRL, CIS 2000 SRL, AC. ALBERTO & PAOLO SRL, con rinuncia alla domanda a spese compensate, essendo le reciproche posizioni oggetto di separate transazioni.

2 – Nel merito nei confronti del restante convenuto F.LLI G. SNC occorre riepilogare i fatti di causa.

Come emerge dalla relazione ex art. 173 L.F. del Commissario Giudiziale di CA. SPA IN CP (doc. 2 attore), oggi C. INDUSTRIALI SPA IN FALLIMENTO, la società Ca. depositò in data 5.03.2014 domanda di concordato pieno, nel corso di un procedimento prefallimentare richiesto dal Pubblico Ministero (doc. 3 att.). La procedura fu aperta dopo lunga gestazione con decreto del Tribunale di Milano in data 19.06 – 2.08.2014 (doc. 4 att.). A seguito di procedimento di revoca del concordato ex art. 173 L.F., la società fu dichiarata fallita con sentenza in data 19.03 – 29.04.2015 (doc. 6 fasc. att.). I pagamenti oggetto di causa, risultanti dalle schede contabili (doc. 6 e all. fasc. att.), sono stati eseguiti pacificamente dopo il deposito e dopo la presumibile immediata data di pubblicazione della domanda di concordato, precisamente in data 12.03.2014 per € 2.787,12, nonché in data 2.04.2014 per € 14.635,93 (pagamenti eseguiti con bonifici per complessivi € 17.423,05), nonché in data 30.04.2014 per € 34.914,07, a mezzo due cambiali tratte, la prima dell’importo di € 14.921,91 (emessa in data 15.01.2014 con trattario QUANTA AG.: doc. 2 fasc. conv.) e la seconda dell’importo di € 19.992,16 (emessa in data 12.02.2014 con trattario RUBNER H. SUD SPA: doc. 4 fasc. conv.).

Stante la pacifica esecuzione di tali pagamenti in epoca successiva alla pubblicazione della domanda di concordato preventivo, si pone il duplice tema:

a) se tali pagamenti (nel loro complesso), in quanto eseguiti dopo la pubblicazione della domanda di concordato ma prima della designazione del giudice delegato, siano inefficaci ex art. 167 L.F. in forza del fatto che si tratta di pagamenti di crediti anteriori, benché all’atto dei pagamenti non fosse stato ancora designato il giudice delegato;

b) se i soli pagamenti a mezzo cambiali tratte (quindi con esclusione dei primi pagamenti eseguiti con bonifico bancario) siano anch’inefficaci ex art. 167 L.F., ovvero se tali pagamenti siano irrevocabili nei confronti del convenuto quale prenditore del titolo.

2.1 – La prima questione è infondata.

Ove un pagamento di un credito anteriore venga eseguito in costanza di concordato preventivo (sia prima dell’omologa, benché il creditore sia privato del diritto ad agire in executivis ex art. 168 L.F., sia post omologa in violazione dell’art. 184 L.F.), tale pagamento (atto estintivo del diritto del creditore assoggettato al concordato) costituisce atto vietato all’imprenditore concordante. Il divieto dell’esecuzione dei pagamenti riposa non sullo spossessamento del debitore (circostanza sulla quale si tornerà infra 2.2), ma sulla lesione che tale pagamento opera sulla par condicio, posto che i pagamenti devono rispettare almeno virtualmente la graduazione dei crediti secondo quelli che sono percentuali di soddisfacimento, tempi e modalità dettati dalla proposta concordataria. Il principio è universalmente accolto dalla giurisprudenza di legittimità, ove afferma il principio del divieto del pagamento di crediti anteriori quali pagamenti lesivi della par condicio creditorum in qualunque forma effettuati (Cass., Sez. I, 12 gennaio 2007, n. 578; Cass., Sez. I, 23 agosto 1995, n. 9030).

Del resto è innegabile che l’esecuzione dei pagamenti al di fuori del piano o, comunque, al di fuori della proposta sia in contrasto con le finalità concordatarie e con la protezione del patrimonio dell’impresa imposta ai creditori anteriori in deroga al principio della responsabilità patrimoniale, creditori che sono privati di ogni strumento esecutivo per soddisfare il proprio credito. Se il creditore non può ottenere coattivamente il soddisfacimento del proprio credito stante il divieto delle azioni esecutive (art. 168 L.F.) e stante l’obbligatorietà della proposta di concordato omologata (art. 184 L.F.), è ugualmente precluso al creditore ottenere il pagamento per effetto del comportamento volontario o spontaneo del creditore. Di converso, proprio in quanto il debitore si assoggetta volontariamente all’ombrello concordatario per tutelare il proprio patrimonio, non può sottrarsi volontariamente agli effetti legali del concordato (salva rinuncia al procedimento concordatario e comunque solo a seguito della improcedibilità della domanda di concordato), posto che la sua attività imprenditoriale è in una fase di cd. spossamento attenuato e, salva la vigilanza degli organi del concordato, deve essere improntata a una oculata gestione proprio per l’assolvimento degli obblighi concordatari.

Ne consegue che lo statuto dell’imprenditore concordante preclude l’esecuzione volontaria dei pagamenti anteriori, come anche l’estinzione anche non satisfattiva dei debiti concorsuali.

La sanzione dell’esecuzione di tali pagamenti in violazione dello statuto dell’imprenditore concordante è la inefficacia dei pagamenti eseguiti dall’imprenditore nei confronti della massa (Cass., Sez. I, 12 giugno 2007, n. 13759), salvo che tali pagamenti, al pari degli atti di straordinaria amministrazione, vengano autorizzati dagli organi della procedura.

Va aggiunto che il pagamento volontario o spontaneo di credito anteriore, in quanto atto vietato dalla struttura e dalle finalità della procedura concordataria (ove trattasi di pagamento estraneo per tempi, modalità e importi al piano e alla proposta), non potrebbe neanche essere eseguito su autorizzazione del giudice delegato. Diversamente il pagamento sarebbe eseguibile a condizione che tale atto sia qualificabile quale atto di straordinaria amministrazione, come nel caso in cui il pagamento venga considerato quale modalità esecutiva di un accordo transattivo con la controparte in bonis; oppure quale anticipazione del futuro piano di concordato (sempre con un contenuto latamente transattivo), ove questa anticipazione consenta vantaggi alla massa dei creditori (si pensi al pagamento immediato di lavoratori senza accessori, ovvero a pagamenti anticipati di imposte finalizzati a un successivo sgravio).

Ed è per questa ragione che i pagamenti di crediti anteriori nel concordato con riserva (come qualunque atto di straordinaria amministrazione) devono, in assenza del giudice delegato, essere autorizzati dal Tribunale ex art. 161, comma 7, L.F.

Non può ritenersi decisiva la circostanza secondo cui l’assenza del giudice delegato comporti la liceità del pagamento (come dell’atto di straordinaria amministrazione), perché in assenza dell’organo suddetto l’ordinamento impedisce che tale atto possa essere assunto. Al contrario, l’esistenza di tale organo consente di rimuovere un ostacolo alla illiceità del pagamento, rendendolo opponibile (ed efficace) nei confronti della massa. Va da sé che in assenza di tale organo (salve le valutazioni collegiali di cui all’art. 161, comma 7, L.F.), non è possibile rimuovere alcun ostacolo alla illiceità dei pagamenti dei crediti anteriori e i suddetti pagamenti avvenuti in costanza di concordato sono vietati per violazione della par condicio e, per l’effetto, inefficaci.

Né può condurre a diversa considerazione il precedente di legittimità allegato da parte convenuta (Cass., Sez. I, 7 giugno 2016, n. 11660), il quale riguarda – come sottolinea parte attrice – il diverso caso del pagamento del debitor debitoris la cui ordinanza di assegnazione sia stata pronunciata in epoca precedente la procedura di concordato. Il richiamo, poi, alla frode dei creditori riguarda il diverso tema della revoca della domanda di concordato per il debitore concordante e non quello della efficacia del pagamento eseguito dal debitore concordante nei confronti del creditore anteriore.

Inappropriato è, infine, il riferimento alla revocabilità dei pagamenti (argomento sul quale parte convenuta insiste particolarmente in memoria di replica), che riguarderebbe, in virtù del principio della consecutio di cui all’art. 69-bis, comma 2, L.F., eventualmente i pagamenti eseguiti prima della procedura concordataria e non quelli endoconcordatari, che ricadono nella inefficacia di cui all’art. 167 L.F.

2.2 – Più complessa è la seconda questione posta da parte convenuta. Parte convenuta si richiama, peraltro acriticamente, a Cass., Sez. I, 18 marzo 2005, n. 5987, la quale ha affermato il principio secondo cui nel diverso caso del fallimento del traente (fallimento intervenuto prima dell'accettazione della tratta da parte del trattario), viene ad interrompersi il processo formativo della delegazione di pagamento insita nell'emissione di una cambiale tratta; nel qual caso, il curatore del fallimento del traente non avrebbe, a termini dell'art. 44 L.F. (che disciplina l’inefficacia dei pagamenti fondata, come si vedrà, sullo spossessamento del fallito) azione contro il portatore della tratta per la restituzione della somma da costui ricevuta dal trattario dopo la dichiarazione di fallimento, non essendo un pagamento di un debito riferibile al traente fallito, ma può soltanto agire contro il trattario per il recupero del credito del fallito.

Il principio è costantemente affermato dal giudice di legittimità, ove statuisce che il fallimento del traente, intervenuto prima dell'accettazione della tratta da parte del trattario, interrompe il processo formativo della delegazione di pagamento insita nell'emissione di una cambiale tratta, onde il pagamento eseguito dal trattario che non abbia accettato la tratta, non è (come si è detto) riferibile al traente fallito. Il curatore del fallimento del traente non ha, pertanto, a norma dell'art. 44 L.F. azione contro il portatore (beneficiario) della tratta per la restituzione della somma da costui ricevuta dal trattario dopo la dichiarazione di fallimento (perché non sarebbe un pagamento eseguito dal trattario per conto del traente), ma può soltanto agire contro il trattario per il recupero del credito del fallito, stante l’inefficacia del pagamento eseguito dal trattario e non anche ricevuto dal beneficiario (già in tali termini l’antico precedente Cass., Sez. I, 26 febbraio 1965, n. 325, richiamato nel precedente citato dal convenuto).

Il giudice di legittimità distingue, peraltro, il pagamento della cambiale tratta non accettata prima della dichiarazione di fallimento, qualificandolo come delegatio solvendi di cui all’art. 1269 c.c., rispetto alla cambiale tratta accettata prima della dichiarazione di fallimento quale delegatio promittendi di cui all’art. 1268 c.c. Nel secondo caso l’accettazione della cambiale postula che il trattario assuma egli stesso un'obbligazione diretta nei confronti del beneficiario, per cui quando paga egli estingue un debito proprio, mentre nel caso della tratta non accettata il trattario paga al beneficiario il debito (altrui) del traente (Cass., n. 5987/05). Osserva obiter dictum il giudice di legittimità che “se la tratta fosse stata accettata ed il pagamento della trattaria avesse quindi avuto ad oggetto un debito ormai ad essa direttamente facente capo, nessuno spazio residuerebbe per un'azione con cui la curatela del fallimento della traente pretendesse di far dichiarare inefficace detto pagamento ex art. 44 L.F.”, trattandosi di pagamento eseguito da un soggetto in bonis (trattario) ad altro soggetto in bonis (beneficiario). In caso, invece, di tratta non accettata (come nella specie) il pagamento è eseguito dal trattario “per conto” del traente, ma sulla base di un “mandato” a pagare venuto meno per intervenuto scioglimento della delegazione di pagamento. Il che comporta che “il trattario il quale abbia eseguito il pagamento a favore del beneficiario non può conseguire effetti liberatori nei confronti della massa, neppure ai sensi dell'art. 1189 c.c., opponendo la propria buona fede nell'esecuzione del pagamento per l'ignoranza della dichiarazione di fallimento” (in senso conforme Cass., Sez. III, 3 luglio 2008, n. 18222).

Il convenuto pone, pertanto, la questione del difetto di legittimazione passiva quale beneficiario del pagamento da parte del trattario, ritenendo essere legittimato passivo non l’accipiens (il beneficiario o prenditore del titolo), bensì il solvens trattario (ossia colui che ha eseguito il pagamento in esecuzione non solo del rapporto di provvista con il traente ma dirottando il pagamento verso il beneficiario in virtù della convenzione di rilascio del titolo cambiario), il quale avrebbe estinto indebitamente (stante l’intervenuto scioglimento della delegazione di pagamento) un debito altrui e sarebbe, pertanto, soggetto passivo dell’azione di inefficacia, nel concordato come nel fallimento.

Orbene, tale questione non può essere risolta sulla base del precedente di legittimità citato, che riguarda la diversa azione di inefficacia ex art. 44 L.F. in luogo della azione di inefficacia di cui all’art. 167 L.F. Tale precedente (Cass., n. 5987/2005) non è invocabile in primo luogo in quanto l’art. 44 L.F. (che si fonda sullo spossessamento pieno del fallito e sulla inopponibilità dei pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento) non è richiamato nel concordato preventivo, non essendovi nell’art. 169 L.F. un rinvio recettizio agli artt. 42, 44 L.F. Del resto, ci sarebbe tuttora da interrogarsi sulla persistenza di un tale orientamento, fondato sul venir meno o sullo scioglimento della convenzione di rilascio, ovvero del rapporto di valuta in quanto assimilato a un contratto di mandato (“il fallimento del traente determin[a] il venir meno del mandato a pagare e, quindi, non consent[e] al trattario di pagare ad altri se non al traente medesimo”: Cass. n. 5987/2005, cit.), rapporto che si scioglie attualmente solo in caso di fallimento del mandatario e non del traente mandante (art. 78, comma 2, L.F.), per quanto gli effetti di un mutamento di indirizzo sul punto non siano prevedibili (si pensi agli effetti del subentro del curatore in un rapporto di mandato), né rilevanti nel caso di specie.

Ad ogni modo nel concordato non si verifica alcuno scioglimento della delegazione di pagamento, in quanto rapporto pendente (ancorché assimilabile al rapporto di mandato) e non atto unilaterale, salvo scioglimento ex art. 169-bis L.F. Ne consegue che in caso di pagamento di cambiali tratte, l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria a carico del traente e in favore del beneficiario (credito anteriore, costituente nella specie il rapporto di valuta) – ancorché attuata mediante un maccanismo di delegatio solvendi (ossia dando il traente incarico al trattario, obbligato nei confronti del traente in virtù del rapporto di provvista) – comporta che il trattario assolva contestualmente sia al debito di provvista nei confronti del traente (credito dell’imprenditore concordante o credito di massa) sia, contestualmente, al rapporto di valuta corrente tra beneficiario e traente (debito concorsuale).

Questa conclusione appare di immediato impatto. Secondo la prospettiva del traente in concordato, dunque, il traente riceve indirettamente il pagamento effettuato dal trattario (che risulta essere efficace nei confronti del traente in quanto l’imprenditore ammesso al concordato preventivo conserva l’amministrazione dei beni ed è legittimato pertanto a ricevere pagamenti, direttamente o indirettamente). Quello che, invece, non può essere consentito è che la conservazione della convenzione di rilascio o, comunque, l’assolvimento del rapporto di valuta (con estinzione del rapporto di valuta tra traente in concordato e beneficiario creditore concorsuale) continua ad essere inefficace in forza del menzionato principio della violazione della par condicio creditorum, venendo irragionevolmente beneficiati i creditori indipendentemente dall’ordine di graduazione e per il solo fatto di essere in possesso di uno strumento di pagamento cartolare.

Pertanto, pur qualificandosi il pagamento del trattario come una delegatio solvendi, tale pagamento continua a “conteggiarsi” in capo al debitore in concordato, in forza del rapporto di valuta (non estinguibile pena la violazione della par condicio) e dunque gli è imputabile, mentre non è efficace il pagamento eseguito dal trattario nei confronti del beneficiario.

2.3 - Effettivamente tale soluzione, che “aggredisce” la posizione del beneficiario (legittimato passivo) e non quella del trattario, appare distonica dalle restanti ipotesi tracciate dal legislatore. Il beneficiario non può essere, difatti, aggredito in sede di azione di inefficacia ex art. 44 L.F. ove il trattario abbia accettato la cambiale (essendo il pagamento riferibile al trattario in bonis e non al traente fallito), come anche non può essere aggredito ove la tratta non sia stata accettata (essendo il pagamento non riferibile al traente in questo caso per scioglimento della delegazione di pagamento), così come il beneficiario non è aggredibile in sede di revocatoria di pagamenti ex art. 68 L.F., laddove invece risulta aggredibile solo ed esclusivamente in sede di azione di inefficacia ex art. 167 L.F. Tuttavia questo è un effetto combinato di una serie di disposizioni della legge fallimentare non applicabili al caso del concordato preventivo. Non sono, difatti, applicabili le norme sullo spossessamento che pongono in sede fallimentare il beneficiario (anche per l’intervenuto scioglimento della delegazione di pagamento) al riparo dalla declaratoria di inefficacia del pagamento ricevuto dal trattario, perché non riferibili al traente fallito. Così come non sono applicabili le norme in tema di revocatoria di pagamenti, fondate (effettivamente) sul principio della necessità cambiaria (irrevocabilità del pagamento ricevuto dal beneficiario perché questi non perda l’azione di regresso), ma anche (e soprattutto) in quanto l’ultimo (ossia il primo) obbligato in via di regresso (il trattario) è il soggetto principalmente indiziato dalla consapevolezza dello stato di dissesto, fatto costitutivo della domanda che non ha senso ipotizzare in capo al prenditore cartolare.

Le difese di parte convenuta sono, pertanto, superate e sussistendo la natura endoconcordataria di pagamenti di crediti anteriori, non autorizzati giudizialmente, gli stessi vanno revocati come da dispositivo. Interessi legali dalla domanda.

3 – Le spese sono compensate tra l’attore rinunciante e le altre cinque parti convenute che hanno accettato la rinuncia alla domanda, stante l’intervenuta cessazione della materia del contendere, non essendo stata invocata alcuna soccombenza virtuale.

Le spese tra l’attore e il convenuto F.LLI G. seguono la soccombenza liquidate come da nota spese (notula inferiore ai parametri medi dello scaglione di riferimento).

 

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di FALLIMENTO C. IMPERMEABILI SPA nei confronti di GIUSEPPE A. SAS DI A. GIUSEPPE E GIORGIO, AN. S.N.C. DI G. FRANCO & C, C. COSTRUZIONI MACCHINE T. SRL, CIS 2000 SRL, AC. ALBERTO & PAOLO SRL, F.LLI G. DI G. CARLO & C. SNC, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1 – dichiara la cessazione della materia del contendere tra FALLIMENTO C. IMPERMEABILI SPA e GIUSEPPE A. SAS DI A. GIUSEPPE E GIORGIO, AN. S.N.C. DI G. FRANCO & C, C. COSTRUZIONI MACCHINE T. SRL, CIS 2000 SRL, AC. ALBERTO & PAOLO SRL;

2 – in accoglimento della domanda, dichiara l’inefficacia dei pagamenti a favore di F.LLI G. SNC DI G. CARLO & C. SNC e per l’effetto, condanna il convenuto F.LLI G. DI G. CARLO & C. SNC a pagare al Fallimento C. Impermeabili l’importo di € 52.337,12, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

3 - condanna la parte F.LLI G. DI G. CARLO & C. a rimborsare alla parte FALLIMENTO C. IMPERMEABILI SPA le spese di lite, che si liquidano in € 9.962,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Milano, 6 giugno 2018

Il Giudice Unico

dott. Filippo D’Aquino