Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2208 - pubb. 31/05/2010

Concordato con cessione dei beni e accettazione dell’alea del realizzo del valore prospettato

Tribunale Milano, 21 Gennaio 2010. Est. Fontana.


Concordato preventivo – Natura contrattuale – Accentuazione.

Concordato preventivo – Natura contrattuale – Determinazione dell’oggetto del contratto – Necessità – Modalità di soddisfazione dei creditori – Pagamento di una percentuale – Attribuzione di altri beni – Distinzione – Modifica dell’originaria prestazione – Descrizione del bene offerto – Necessità.

Concordato preventivo – Natura contrattuale – Valutazione di fattibilità – Parametro dell’inadempimento di scarsa importanza – Attribuzione di beni d liquidare – Accettazione dell’alea da parte dei creditori – Riduzione delle ipotesi di risoluzione.

Concordato preventivo – Cessione dei beni ai creditori – Indicazione della percentuale offerta come elemento descrittivo del bene attribuito ai creditori – Conseguenze. (31/05/2010)



Il nuovo quadro normativo che disciplina l’istituto del concordato preventivo è caratterizzato da una netta accentuazione del profilo negoziale, come si evince in particolare dalla rimessione ai creditori, in via esclusiva, di ogni valutazione in ordine alla convenienza, per cui il concordato ha assunto ora indiscutibilmente i caratteri del contratto, sia pur caratterizzato, sotto il profilo della formazione della volontà dal lato dei creditori, dal principio maggioritario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La nuova disciplina del concordato preventivo, che ha conferito all’istituto una netta impronta contrattualistica, richiede che la proposta rispetti il requisito della determinatezza dell’oggetto del contratto. Pertanto, nell’ambito dell’ampia fenomenologia della proposta concordataria prospettata in via esemplificativa nell’art. 160 legge fallimentare, si può distinguere tra offerte di soddisfacimento monetario dei crediti e offerte che prevedono invece l’attribuzione di un altro bene in varie forme, quali la conversione dei crediti stessi in capitale, obbligazioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito. Nella prima ipotesi, la proposta incide sull’originario rapporto contrattuale tra debitore e creditore unicamente sotto il profilo dei termini o dell’entità del pagamento monetario, mentre, nella seconda, la modifica attiene alla natura stessa della prestazione, con la conseguenza che, nel primo caso, la regola della determinatezza dell’oggetto del contratto impone al proponente la specifica indicazione della percentuale di pagamento offerta, mentre, nel secondo caso, quello in cui la proposta incide sulla natura della prestazione, deve essere chiaramente descritto il bene che si offre ai creditori, affinché questi possano adeguatamente valutare l’alea in ordine all’effettivo valore presente e futuro di quanto sarà ad essi trasferito come modalità alternativa di soddisfazione del credito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La distinzione introdotta dalla nuova disciplina del concordato preventivo tra proposte che offrono la soddisfazione monetaria pura e semplice dei creditori e quelle che invece prevedono l’attribuzione di beni di altra natura, si riflette sul giudizio di fattibilità del concordato e sulla disciplina della sua risoluzione. Per le proposte del primo genere, la soglia da tenere presente per la valutazione di eventuali scostamenti dalle previsioni sarà quella della scarsa importanza dell’inadempimento (identificabile nella misura di un quarto). Diversamente, per le proposte nelle quali ai creditori, in luogo del pagamento monetario, viene offerta l’attribuzione di un determinato bene in funzione della sua liquidazione ad opera del liquidatore giudiziale, lo spazio per una risoluzione del concordato appare più ristretto in considerazione del fatto che ai creditori viene trasferita l’alea relativa al realizzo del valore del bene prospettato nella proposta. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Qualora la proposta di concordato preventivo preveda il trasferimento ai creditori di beni materiali o di crediti verso terzi, l’indicazione nella proposta del valore di detti beni non costituisce promessa del pagamento della percentuale offerta ma solo uno degli elementi di descrizione, da considerarsi meramente orientativo, dei beni stessi. In tale ipotesi, infatti, i creditori, accettando la proposta di concordato che prevede una prestazione alternativa, accettano anche l’alea in ordine all’effettivo valore di realizzo di tale prestazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Stefano Ambrosini


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