Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22926 - pubb. 24/12/2019

Concordato misto: Il Tribunale di Milano interpreta e applica la disciplina del nuovo Codice della Crisi

Tribunale Milano, 28 Novembre 2019. Pres., est. Rossetti.


Concordato preventivo – Continuità aziendale – Concordato misto – Qualificazione – Disciplina applicabile – Nuovo Codice della Crisi – Interpretazione dell’art. 84 CCII



Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, al fine di stabilire la disciplina applicabile al c.d. “concordato “misto”, ha adottato un criterio di prevalenza che potrebbe definirsi "quantitativa attenuata" che se, se da un lato concentra il proprio orizzonte sulle modalità di creazione delle risorse da destinare ai creditori (liquidazione o ricavi della continuità), dovendo sempre "i ricavi attesi" essere superiori ai valori della liquidazione, dall'altro lato, amplia l'area semantica del "ricavato prodotto dalla continuità", facendovi rientrare il magazzino, nonché i rapporti contrattuali già in essere o già risolti nel passato, ma che proseguiranno o verranno rinnovati e, infine, i rapporti di lavoro.

[Il Tribunale di Milano ha applicato i principi del nuovo CCII – come noto non ancora in vigore - al caso di specie, dove il professionista ha attestato – che i ricavi attesi dalla continuità nell’arco di piano (quattro anni dal luglio 2020, data ipotizzata per l’omologazione del concordato) derivano da un’attività d’impresa alla quale saranno addetti 121 dipendenti, numero superiore alla metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il momento del deposito del ricorso e pari a 106; ritenendo il concordato proposto ad ogni effetto in continuità (se pure indiretta)] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Il testo integrale


 


Testo Integrale