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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23098 - pubb. 29/01/2020.

Concordato in continuità aziendale e pagamento di debiti anteriori: quando non è necessaria l’attestazione del professionista


Tribunale di Rimini, 18 Novembre 2019. Pres. Francesca Miconi. Est. Silvia Rossi.

Concordato preventivo – Pagamento di crediti anteriori – Atto di straordinaria amministrazione soggetto ad autorizzazione ex art. 161 settimo comma l. fall. – Carattere di urgenza – Autorizzazione ex art. 182 quinquies quinto comma l. fall. – Attestazione del professionista – Necessità – Esclusione


In pendenza di domanda di concordato c.d. con riserva qualificato in continuità aziendale, la richiesta di autorizzazione al pagamento di debiti anteriori chiaramente funzionali alla prosecuzione dell’attività, ove si appalesi come “urgente” in considerazione della natura dei beni e dei servizi indicati, rientra nell’alveo di cui all’art. 161, comma 6, l. fall., considerato che l’art. 182 quinquies l. fall. si pone rispetto alla previsione di cui all’art. 161, comma 7, l. fall. in un rapporto di species a genus. L’assoggettabilità della richiesta nell’ambito del citato art. 161 l. fall., proprio per il suo carattere di urgenza, consente di superare la attestazione del professionista richiesta dall’art. 182 quinquies l. fall., a cui si sostituisce la valutazione operata dal Tribunale di convenienza ed opportunità dell’atto rispetto all’interesse della massa dei creditori. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini, Studio Legale Tentoni, Mancini & Associati di Rimini

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