Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2340 - pubb. 31/08/2010

Vittime dell'usura e oggetto della sospensione dei termini di pagamento

Appello Napoli, 09 Dicembre 2009. Est. Celentano.


Fallimento – Dichiarazione di fallimento – Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura – Applicabilità ai debiti di natura civilista in genere – Esclusione.

Fallimento – Dichiarazione di fallimento – Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura – Sospensione dei termini per i pagamenti da parte dei beneficiari – Debiti pecuniari – Applicabilità. (31/08/2010)



La moratoria prevista dagli artt. 3, 4, 6, 8 e 20, I° comma, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura)  non riguarda la scadenza dei termini di pagamento dei debiti pecuniari di natura civilista diversi dai “ratei dei mutui bancari e ipotecari”, espressamente considerati dal primo comma. (gc) (riproduzione riservata)

La sospensione prevista dal terzo comma dell’ art. 20 della legge n. 44 del 1999 (disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura) riguarda anche i termini di pagamento dei debiti pecuniari, la cui scadenza importa la decadenza del debitore dal c.d. beneficio del termine. (gc) (riproduzione riservata)


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