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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2371 - pubb. 28/09/2010.

Dichiarazione di fallimento e onere della prova


Tribunale di Napoli, 21 Aprile 2010. Pres., est. De Matteis.

Fallimento – Istanza del creditore – Requisiti di fallibilità – Onere della prova – Soddisfazione.

Fallimento – Imprenditore che ha cessato l’esercizio dell’impresa – Riforma – Decorrenza del dies a quo – Cancellazione dal registro delle imprese.

Fallimento – Imprenditore che ha cessato l’esercizio dell’impresa – Cancellazione dal registro delle imprese – Natura dell’atto di cancellazione – Principio dell’effettività – In operatività.

Fallimento – Requisiti quantitativi ex art. 1, comma 2 l.fall. – Accertamento – Dichiarazioni dei redditi e modelli unici IVA – Utilizzabilità in giudizio.

Fallimento – Requisiti quantitativi ex art. 1, comma 2 l.fall. – Applicabilità all’imprenditore persona fisica.

Fallimento – Imprenditore persona fisica – Possesso congiunto dei requisiti di cui all’art. 1, comma 2, l.fall. – Onere della prova – Mancato assolvimento dell’onere della prova. (28/09/2010)


Ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova in tema di dichiarazione di fallimento è sufficiente che il creditore istante alleghi e dimostri che il resistente sia un imprenditore commerciale e che il debito scaduto superi la soglia di Euro  30.000,00. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Per quanto riguarda il termine annuale entro cui è consentito il fallimento occorre rilevare che l’art. 10 l. fall. ha in proposito operato – con scelta discontinua rispetto al passato – una vera e propria semplificazione / presunzione stabilendo che per gli imprenditori individuali e collettivi il dies a quo comincia a decorrere dalla cancellazione dal registro delle imprese (comma 1), con ciò mutando il principio di valutazione da quello, precorso, di effettività a quello, attuale, di pubblicità. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

La cancellazione è atto formale e fintantoché non sia stata chiesta ed ottenuta non opera il termine ex art. 10 l.fall. Da ciò consegue l’inoperatività del principio di effettività non solo per le società di fatto o irregolari, ma anche per le società regolari e gli imprenditori individuali iscritti (o non iscritti) assoggettabili a fallimento anche quando l’attività sia da tempo cessata, solo in conseguenza dell’omissione della richiesta di cancellazione dal registro delle imprese in ossequio al principio di certezza delle situazioni giuridiche. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Ai fini dell’accertamento dei requisiti quantitativi di cui al comma 2 dell’art. 1 l.fall., sono pienamente utilizzabili le dichiarazioni dei redditi fiscali e più precisamente i Modelli Unici IVA – Redditi. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Per l’imprenditore persona fisica, i dati cui fanno riferimento le lett. a) e c) del comma 2 dell’art. 1 l. fall. (come si evince sia dal riferimento all’imprenditore e non all’impresa contenuto nella prima parte dell’art. 1, comma 2, l. fall. sia dall’aggettivo complessivo contenuto nella lett. a) dello stesso comma 2 dell’art. 1 l. fall.) comprendono però tutti i rapporti (anche estranei all’impresa) che all’imprenditore fanno capo: quindi il riferimento a questi due requisiti dovrà essere costituito dal risultato complessivo del “bilancio” dell’imprenditore individuale. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Non adempie all’onere della prova del possesso congiunto dei requisiti di cui all’art. 1, comma II  l.fall., il resistente imprenditore persona fisica il quale si limiti a produrre documentazione strettamente relativa all’esercizio dell’impresa senza preoccuparsi di depositare le visure da catasto, conservatoria immobiliare e registro PRA (documenti questi utili al fine, tra l’altro, di ottenere dati inerenti alle immobilizzazione materiali). (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

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