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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24394 - pubb. 21/10/2020.

Revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. e azione di responsabilità: incompetenza per materia e per territorio del Tribunale delle imprese


Tribunale di Venezia, 18 Febbraio 2019. Est. Lina Tosi.

Azione revocatoria ordinaria – Azione di responsabilità nei confronti dell’organo di amministrazione di società esercitata dal fallimento – Difetto di competenza della sezione specializzata del tribunale delle imprese rispetto all’azione revocatoria – Difetto di connessione tra azione di responsabilità e azione revocatoria


La materia delle azioni revocatorie e delle azioni di simulazione dei contratti volti a sottrarre beni alla soddisfazione del diritto risarcitorio ex art. 146 l.fall., non appartiene alla competenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa.
L’azione revocatoria ordinaria si presenta come connessa all’azione di responsabilità sotto il solo vincolo della connessione c.d. debole ex art. 33 c.p.c., non essendo le due azioni legate né dal titolo, che nell’azione revocatoria è il credito, mentre nell’azione di responsabilità è l’atto di mala gestio, né dall’oggetto, che nella prima è l’atto dispositivo e la sua inefficacia, nella seconda è invece il risarcimento; tale connessione non costituisce legame sufficiente fra le due domande, rilevante ex art. 3, comma 3, d.l.vo 168/2003, per stabilire la competenza delle sezioni specializzate per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli riservati alle sezioni stesse. (Alberto Rinaldi - Associazione Concorsualisti) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Alberto Rinaldi di Verona


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