Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24492 - pubb. 11/11/2020

Amministratori e Collegio sindacale di fronte alla sistematica omissione del pagamento di tributi e contributi previdenziali

Tribunale Milano, 08 Ottobre 2020. Pres. Mambriani. Est. Amina Simonetti.


Amministratori – Sistematica omissione del pagamento di tributi e contributi previdenziali per far fronte a costi aziendali – Violazione dei doveri di corretta gestione della società – Responsabilità – Sussistenza

Collegio sindacale – Mancata attivazione a fronte del continuato omesso versamento di tributi e contributi – Responsabilità – Sussistenza



Integra grave inadempienza degli amministratori, rispetto all’obbligo primario, nell’ambito dei doveri di corretta gestione della società ex art 2392 c.c., del pagamento dei tributi e contributi, la scelta gestoria di omettere sistematicamente tale pagamento al fine di sostenere costi aziendali (retribuzioni dei lavoratori e debiti verso i fornitori), trattandosi di prassi illegittima da qualificarsi come componente di un sistema illecito di gestione societaria e di esercizio dell’impresa attraverso un implicito finanziamento pubblico.

I sindaci sono responsabili, in concorso con gli amministratori, del danno per sanzioni ed interessi addebitati alla società fallita derivante dal continuato omesso versamento di tributi e contributi, ove non si siano attivati per impedire il protrarsi di tale pratica illegittima, posto che l’adempimento dei compiti dell’organo di controllo non si esaurisce nell’espletamento meramente burocratico delle attività specificate dalla legge, essendo invece necessaria l’adozione dello strumento più consono ed opportuno di reazione all’accertamento di atti gestori non legittimi e dannosi per la società o i terzi, quale l’esercizio di attività ispettive ex art 2403-bis c.c., la convocazione dell’assemblea ex art. 2406 c.c. e, soprattutto, l’attivazione del procedimento ex art. 2409 c.c. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Francesco Dimundo


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