Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2580 - pubb. 22/11/2010

Concordato fallimentare, parere suppletivo del GD e oggetto della valutazione del comitato dei creditori

Tribunale Roma, 20 Ottobre 2010. Rel. Lucia Odello.


Concordato fallimentare - Inerzia del comitato dei creditori - Vaglio preventivo della proposta - Funzione suppletiva del giudice delegato - Sussistenza.

Concordato fallimentare - Parere preventivo del comitato dei creditori - Valutazione della convenienza della proposta - Esclusione - Valutazione limitata alla non manifesta fattibilità.



In caso di inerzia del comitato dei creditori, la proposta di concordato fallimentare deve essere sottoposta al vaglio del giudice delegato, al quale sono in via suppletiva attribuite le funzioni del comitato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il vaglio del comitato dei creditori sulla proposta di concordato fallimentare deve ritenersi non già una necessaria prima delibazione circa la vantaggiosità o convenienza della proposta, valutazione, questa, di esclusiva competenza dei creditori, ma un'attività valutativa volta ad escludere le proposte manifestamente non fattibili e non convenienti, ovvero lesive degli interessi dei creditori, proposte che se sottoposte ai creditori senza alcun vaglio preventivo potrebbero appesantire e rallentare la procedura. (Nel caso di specie, il Tribunale ha revocato il provvedimento con il quale il Giudice delegato, in funzione suppletiva del Comitato dei creditori, aveva ritenuto non conveniente e non rituale la proposta concordataria a causa della mancanza di chiarezza della contabilità della fallita e della asserita mancanza di garanzie). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



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