Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27125 - pubb. 12/04/2022

Concordato preventivo e sospensione del contratto d’appalto pubblico ex art. 169 bis l.f.

Appello Venezia, 24 Marzo 2022. Pres. Taglialatela. Est. Rizzieri.


Concordato preventivo con riserva ex art. 161 6° l.f. – Sospensione contratto d’appalto pubblico ex art. 169 bis l.f. – Reclamo ex art. 26 l.f. – Sussistenza di un interesse pubblico ostativo all’autorizzazione alla sospensione – Infondatezza – Presupposti per la concessione dell’autorizzazione alla sospensione ex art. 169 bis l.f. – Inammissibilità della domanda subordinata della reclamante di scioglimento del contratto d’appalto pubblico



La natura pubblica dell’appalto non impedisce l’applicazione dell’art. 169 bis l.f. che riguarda tutti i contratti sinallagmatici nè sostenersi che l’interesse pubblico all’ultimazione dei lavori (interesse connaturato ad ogni appalto pubblico) sia ostativo all’autorizzazione di sospensione.

L’autorizzazione alla sospensione del contratto d’appalto pendente presuppone che la richiesta sia conforme ai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, in modo da evitare che ne derivi un ingiusto pregiudizio a carico dell’appaltante.

E’ inammissibile la domanda subordinata del contraente in bonis di immediato scioglimento del contratto, poiché la scelta se proseguire il rapporto o sciogliersi da esso compete esclusivamente all’appaltatore in concordato, previa autorizzazione del Tribunale. (Filippo Greggio) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Filippo Greggio



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