Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2849 - pubb. 31/01/2011

Fallimento di s.r.l., azione di responsabilità dei creditori, prescrizione, determinazione del danno e onere della prova

Tribunale Milano, 18 Gennaio 2011. Est. Marianna Galioto.


Fallimento - Società a responsabilità limitata - Responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori - Applicazione analogica dell'articolo 2394, c.c..

Processo societario - Termine per eccepire le eccezioni in senso stretto - Comparsa di risposta - Esclusione.

Responsabilità degli amministratori  - Dissesto desumibile da bilancio non pubblicato - Prescrizione - Decorrenza dalla dichiarazione di fallimento.

Fallimento - Relazione del curatore - Efficacia probatoria - Piena prova fino a querela di falso - Sussistenza.

Fallimento - Pagamenti preferenziali - Lesione della par condicio creditorum - Rilevanza per i singoli creditori - Danno alla massa - Esclusione.

Fallimento - Pagamenti preferenziali - Pregiudizio individuale di ciascun creditore - Determinazione al momento del riparto e dopo l'infruttuoso o insufficiente esercizio di azioni revocatorie o recuperatorie - Concorso del curatore per omesso esercizio delle azioni.

Fallimento - Responsabilità degli amministratori - Onere del curatore di allegazione - Indicazione dei singoli atti gestori e rilevanti - Necessità.

Fallimento - Responsabilità degli amministratori - Determinazione del danno - Criterio equitativo - Condizioni - Limiti.

Responsabilità degli amministratori - Articolo 2486 c.c. - Dovere di conservare il patrimonio sociale - Interpretazione - Divieto di operazioni fonte di nuovo rischio di impresa - Compimento di atti conservativi - Liceità.



L'articolo 2394, codice civile, il quale prevede la responsabilità degli amministratori  delle società per azioni nei confronti dei creditori, in caso di fallimento, è applicabile in via analogica alle società a responsabilità limitata per effetto della previsione contenuta nell'articolo 146, legge fallimentare, norma che, attraverso il richiamo a tutte "le azioni di responsabilità contro gli amministratori", conferisce completezza ad un quadro normativo che non ha riprodotto, probabilmente a causa di una svista del legislatore, il richiamo contenuto nel vecchio testo dell'articolo 2487, codice civile. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nell'ambito del processo societario di cui al D.lgs. n. 5 del 2003, le eccezioni in senso stretto possono essere sollevate per la prima volta anche con la memoria di replica di cui all'articolo 7, posto che l'articolo 4 del citato decreto non include le eccezioni in questione tra quelle che debbono essere sollevate a pena di decadenza con la comparsa di risposta. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Qualora il dissesto sia desumibile dalla redazione di un bilancio mai pubblicato, il termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può decorrere dalla successiva dichiarazione di fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La relazione del curatore, in quanto formata da pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni (art. 33, legge fallimentare) fa piena prova fino a querela di falso degli atti e dei fatti che il curatore attesta essere stati da lui compiuti o essere avvenuti in sua presenza. (Nel caso di specie, in mancanza di prova contraria, è stato ritenuto incontrovertibile il fatto materiale, dichiarato dal curatore nella relazione, del mancato reperimento della cassa tra i beni aziendali). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La lesione della par condicio creditorum conseguente al pagamento preferenziale di un creditore al posto di un altro può tutt’al più generare una contesa tra le posizioni soggettive individuali dei singoli creditori ma non anche un pregiudizio per la massa creditoria considerata nel suo complesso, la quale mantiene comunque la medesima consistenza anche in caso di pagamento preferenziale, qualunque sia il creditore beneficiato dal pagamento lesivo della par condicio tra quelli aventi diritto di partecipare al concorso; ne consegue che il curatore non è legittimato ad agire per il ristoro del danno subito direttamente ed individualmente dal singolo creditore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il pregiudizio subito individualmente da ciascun creditore per effetto di pagamenti preferenziali eseguiti dall'imprenditore prima della dichiarazione di fallimento si delinea compiutamente e definitivamente solo con l'esecuzione del riparto finale nonché all'esito dell'esperimento infruttuoso o insufficiente di eventuali azioni revocatorie; tale danno sarebbe imputabile in via immediata e diretta agli amministratori solo nell'ipotesi in cui alla sua determinazione non abbia dato causa lo stesso curatore fallimentare che abbia omesso di esercitare per tempo le possibili azioni revocatorie e recuperatorie. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il curatore fallimentare che voglia far valere la responsabilità degli amministratori per violazione del dovere di cui all'articolo 2486, codice civile, ha l'onere di specificare i singoli atti gestori concretamente adottati dagli amministratori in violazione del ricordato dovere e di provare il danno derivato da tali comportamenti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il danno provocato dagli amministratori che abbiano violato il dovere di cui all'articolo 2486, codice civile, può essere determinato in via equitativa nel caso di fallimenti di società per le quali si deduca una notevole anteriorità della perdita del capitale rispetto alla dichiarazione di insolvenza. In queste ipotesi, si tratta di valutare un complesso di attività, a volte attraverso documentazione contabile non del tutto chiara o completa, con particolare difficoltà nell'individuare in modo sufficientemente circostanziato le operazioni non coerenti con il fine conservativo, sicché si può fare ricorso a criteri presuntivi sintetici di allegazione e dimostrazione che si basano sulla verosimiglianza nel caso concreto dell'imputazione che sia causa di un certo risultato negativo nel patrimonio sociale. In tale ipotesi, si potrà dunque ritenere assolto l'onere di allegazione quando il curatore fallimentare deduca che la perdita del capitale e lo stato di scioglimento della società siano anteriori alla dichiarazione dello stato d'insolvenza, o alla formale messa in liquidazione della società e affermi che gli amministratori hanno proseguito l'attività d'impresa provocando un'ulteriore perdita, superiore rispetto a quella registrata al momento dello scioglimento di fatto alla luce della differenza tra i diritti patrimoniali individuati, da un lato, alla data di scioglimento di fatto e, dall'altro, alla data della dichiarazione di fallimento, salvo valutare se l'ipotizzato incremento dello sbilancio si sia effettivamente verificato alla luce di una corretta comparazione tra i due dati contabili. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In tema di responsabilità degli amministratori, si deve ritenere che la previsione dell'attuale articolo 2486, codice civile, il quale dispone che gli amministratori "conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale", abbia lo scopo di esplicitare un principio già affermatosi in giurisprudenza, la quale, in plurime occasioni, aveva precisato che il divieto in questione doveva riferirsi solo alle operazioni fonte di nuovo rischio di impresa e che erano pertanto consentiti gli atti strumentali alla conservazione del patrimonio ed alla necessità inerenti alla liquidazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



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