Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3313 - pubb. 07/03/2011

Piano di risanamento e nomina del professionista attestatore

Tribunale Roma, 23 Febbraio 2011. Est. Di Marzio.


Piano attestato di risanamento - Art. 67, comma 3, lett. d) l.f. - Richiamo all'art. 2501 bis, comma 4, c.c. - Oggetto - Nomina del professionista - Competenza del tribunale - Esclusione.



Il richiamo contenuto nell'articolo 67, comma 3, lett. d) legge fallimentare all'art. 2501 bis, comma 4, codice civile concerne esclusivamente la relazione attestativa e non altri diversi profili, quali la procedura di nomina del professionista che dovrà svolgere la verifica di veridicità e formulare il giudizio di ragionevolezza. Sotto il profilo sistematico, del resto, risulta evidente come, riferendosi la figura del piano attestato a un piano aziendale suscettibile di realizzazione contrattuale, ossia sulla base aziendale di contratti per la soluzione della crisi di impresa, la nomina del professionista che deve attestare la ragionevolezza del piano di risanamento non può che spettare al debitore, insieme agli altri protagonisti della operazione aziendale e contrattuale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 67 l. fall.


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