Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 4672 - pubb. 23/05/2011

Fallimento dell’agente di intermediazione e management artistico

Tribunale Milano, 11 Aprile 2011. Pres., est. Lamanna.


Fallimento – Competenza – Residenza anagrafica dell’imprenditore – Irrilevanza ai fini della dichiarazione di fallimento.

Imprenditore – Imprenditore commerciale – Soggetto non iscritto nel Registro delle imprese – Irrilevanza – Impresa di fatto – Elementi probatori.

Imprenditore commerciale – Intermediazione “artistica” – Commercialità – Agenzia.



Non assume alcun rilievo - ai fini della  competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento - la residenza anagrafica dell'imprenditore, ma va piuttosto individuata la sede ove egli svolga effettivamente l‘attività d’impresa. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Nessun rilievo ha il dato formale puro e semplice della attuale insussistenza dell’iscrizione come imprenditore individuale nel Registro delle imprese, giacché la qualità imprenditoriale si assume con l’esercizio effettuale di un’attività impresa, e la relativa sussistenza può essere provata con ogni mezzo, comprese le presunzioni (art. 2727, 2729 c.c.), come nel caso di qualunque quaestio facti il cui accertamento è rimesso al solo apprezzamento del giudice di merito e resta insindacabile in sede di legittimità. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Le attività di intermediazione tra parti diverse, di promozione pubblicitaria come agente, di commercializzazione dell’immagine artistica, di organizzazione di eventi funzionali alla relativa diffusione, di gestione di tale immagine e dei relativi contratti ad essa riferibili, sono attività commerciali essendo rivolte alla produzione o allo scambio di servizi, in cui si rinvengono i caratteri propri dell’agenzia, svolta con svolta con carattere stabile e professionale, ricevendone poi utili e perdite. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)


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