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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 4801 - pubb. 30/05/2011.

Esecuzione del credito fondiario nei confronti del debitore deceduto, preferenza del credito fondiario e irrilevanza del fallimento degli eredi


Tribunale di Napoli, 25 Maggio 2011. Est. Pica.

Cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione - Privilegi processuali - Condizioni - Pendenza di azioni di recupero coattivo alla data del 1 gennaio 1994.

Credito fondiario - Esecuzione promossa dal creditore fondiario nei confronti del debitore deceduto - Ricavato dalla vendita come unica massa - Preferenza dei creditori fondiari su rispetto ai creditori degli eredi.

Credito fondiario - Esecuzione forzata sui beni del debitore deceduto - Vicende degli eredi - Fallimento degli eredi - Irrilevanza - Ricavato della vendita a ripartizione - Modalità.


I cessionari dei crediti per effetto di operazioni di cartolarizzazione continuano a giovarsi dei privilegi processuali di cui al R.D. 16 luglio 1905 n. 646, già spettanti ad istituti di credito fondiario, allorchè detti crediti siano già oggetto di azioni di recupero coattivo in corso alla data del 1 gennaio 1994. (Leonardo Pica) (riproduzione riservata)

In caso di esecuzione forzata promossa dal creditore fondiario sui beni del debitore già deceduto (ex art. 20 del R.D. 16 luglio 1905 n. 646), il ricavato della vendita va considerato come un'unica massa, già facente capo al defunto, alla stregua di quella oggetto della separazione ex artt. 512 e ss. c.c., su cui devono trovare collocazione in primo luogo i creditori fondiari del defunto, a preferenza dei creditori degli eredi. (Leonardo Pica) (riproduzione riservata)
 
In caso di esecuzione forzata promossa da un istituto di credito fondiario sui beni del debitore già deceduto (ex art. 20 del R.D. 16 luglio 1905 n. 646), sono irrilevanti, sotto il profilo processuale, le vicende coinvolgenti gli eredi (ivi compreso il fallimento degli stessi), per cui il ricavato della vendita non va ripartito tenendo conto di quanto spettante a ciascun erede, nè tenendo conto del sopravvenuto fallimento (di taluni) degli eredi e, quindi, della graduazione dei crediti che andrebbe fatta in sede fallimentare (e ciò a prescindere dall’ulteriore privilegio processuale spettante ai creditori fondiari, ossia quello di poter far propria la somma riscossa ai sensi degli artt. 42 e 55 del R.D. n. 646/1905). (Leonardo Pica) (riproduzione riservata)

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