Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5026 - pubb. 06/06/2011

Convocazione dell'imprenditore per la dichiarazione di fallimento e rispetto delle norme processuali in tema di comunicazione degli atti

Appello Torino, 20 Maggio 2011. Est. Patti.


Dichiarazione di fallimento - Procedimento - Convocazione dell'imprenditore - Formalità - Riforma della legge fallimentare - Procedimentalizzazione della fase prefallimentare - Rispetto delle norme processuali anche in tema di comunicazione degli atti - Necessità - Violazione - Nullità.

Fallimento - Mancata notificazione - Incoerenze rispetto agli obblighi di correttezza - Disciplina delle spese di reclamo.



Nella vigenza della disciplina del procedimento per dichiarazione di fallimento anteriore alla riforma in vigore dal 16 luglio 2006, si riteneva che, prima della dichiarazione di fallimento, il tribunale fallimentare dovesse disporre la comparizione in camera di consiglio dell'imprenditore, effettuando, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell'avviso di convocazione; tuttavia, onde assicurare la compatibilità tra il suo diritto di difesa e le esigenze di speditezza ed operatività caratteristiche del procedimento, il tribunale poteva evitare l'adempimento di ulteriori formalità, sia pure normalmente previste dal codice di rito, quando la situazione di irreperibilità dell'imprenditore fosse imputabile a sua negligenza o condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico. Tali principi non sono più applicabili nel regime attualmente vigente a seguito dell'intervenuta procedimentalizzazione della fase prefallimentare, di cui sicuro indice è costituito dalla definizione degli adempimenti processuali e dalla formalizzazione dell'attività di trattazione ed istruttorie delle parti, la quale impone il rispetto delle norme processuali anche in tema di modalità di comunicazione degli atti, norme derogabili soltanto nella ricorrenza di particolari ragioni d'urgenza ed a seguito di decreto motivato del presidente del tribunale ex art. 15, comma 5, legge fallimentare. (Nel caso di specie, è stata dichiarata la nullità della sentenza di fallimento, come conseguenza della nullità del decreto di convocazione dell'imprenditore, a causa del mancato completamento delle formalità di notificazione prescritte dagli articoli 140 e 143 c.p.c.). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’accertata tenuta di una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico, da parte della società fallita reclamante, integra giusta causa per la compensazione tra le parti delle spese del procedimento di reclamo. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)



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