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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 610 - pubb. 27/07/2007.

Fallimento di holding personale occulta, requisiti


Tribunale di Napoli, 08 Gennaio 2007. Est. Candia.

Fallimento – Attività di direzione e controllo di società – Holding personale ed occulta – Requisiti.

Fallimento – Responsabilità per attività di direzione e coordinamento di società – Rilevanza ai fini della dichiarazione di fallimento – Insussistenza.


Per la configurazione di una holding personale ed occulta suscettibile di fallimento occorre accertare la spendita del nome proprio delle persone che agiscono attraverso le società di fatto controllate, l’organizzazione imprenditoriale ed autonoma rispetto alle singole società ed infine l’economicità aggiuntiva o produzione di un plus valore dovuto all’attività di direzione e controllo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La nuova formulazione dell’art. 2497 c.c. non disciplina il fallimento e nemmeno esclude che l’attività di direzione unitaria di un gruppo di imprese sia, nel concorso delle condizioni previste dalla legge fallimentare, assoggettabile alla legge fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


Il Commento:

Il fallimento del dominus abusivo ed il crepuscolo del socio tiranno (Francesco Fimmanò)

 

esaminato il ricorso di fallimento, nonché la documentazione versata in atti;convocati i resistenti, sentiti il P.M., B. F. e B. S., nonché i rispettivi difensori e quelli di B. S.;preso atto dell’intervento spiegato nella presente procedura dalla curatela del fallimento della società Costruzioni Alfa s.n.c. di C. A. osserva Con ricorso depositato in data 5 dicembre 2005 il P.M. presso il Tribunale di Napoli (da ora P.M.) ha chiesto, ai sensi degli artt. 6 e 7 L.F., “il fallimento della holding costituita in società di fatto tra i fratelli B. S., B. S. e B. F.” (cfr. pag. 4 del ricorso). Il P.M. ha richiamato gli atti del procedimento penale n. 19907/05, nonché la relazione del 30.11.05 del c.t.u. dr. S. e la documentazione allegata proveniente dai curatori dei fallimenti di numerose società, (******), evidenziando che dette società sarebbero tutte riconducibili ai fratelli B., i quali, “indipendentemente dalla titolarità di quote di partecipazione, ne controllano e gestiscono, in via unitaria, l’attività di impresa, con oggetto la costruzione e vendita di immobili” .Nello specifico, il P.M., richiamando la relazione del c.t.u. dr. Iorio, ha precisato che “già con precedente provvedimento il Tribunale Fallimentare di Napoli accertava fin dal 1988 l’esistenza di una società di fatto tra i fratelli S., S. e F. B., dichiarandone il fallimento”, assumendo che “l’attività di impresa dei B. in forma societaria, e con evidenti caratteri di holding, è proseguita, ininterrottamente, anche dopo la chiusura della riferita antica procedura, ed è stata ed è tuttora caratterizzata da un permanente, irreversibile stato di decozione, nonché da un consolidato conflitto con le banche creditrici, e per rilevantissimi importi……………..”, trascinandosi “negli anni (e) registrando sia ripetuti fallimenti di diverse società del Gruppo che repentine sottrazioni di grosse consistenze immobiliari”.Il P.M. ha rappresentato che tale pratica è avvenuta “………..sempre con il favore delle banche, che perciò hanno contribuito a prolungare con le rese desistenze lo stato di insolvenza, al solo scopo di rientrare dei propri crediti prodotti anche dal favorito ricorso abusivo al credito”, procurando “danni alla massa dei promettenti acquirenti oggi esposti alla perdita delle proprie case di abitazione…….”. Su tali argomenti, dunque, il P.M. ha richiesto il fallimento della holding dei fratelli B. in società di fatto tra di loro.Disposta la convocazione dei B., gli stessi hanno presentato memorie difensive. Sono stati sentiti F. e S. B.. S. B. non é invece, comparso. I rispettivi difensori, nel corso di più udienze, hanno illustrato le relative difese nel contraddittorio con il P.M. ed in ordine all’integrazione documentale da questi fornita, anche su sollecitazione del Tribunale.Con atto depositato in data 29.5.06 ha spiegato intervento il curatore del fallimento della società Costruzioni Alfa di C. A. e C., precisando di aver assunto “l’iniziativa di chiedere l’estensione del fallimento della Costruzioni Alfa di C. A. e C. s.n.c. ai sigg. F. B., S. B. e S. B., e, a tanto autorizzato dal GD …………, depositando la svolta domanda di estensione articolata e motivata con la documentazione a corredo” .Tale atto di intervento è stato notificato ai resistenti.Quindi, le parti hanno proceduto alla discussione finale ed il Tribunale ha riservato la decisione.*  *  *Il diffuso contraddittorio svoltosi tra le parti e la complessità della vicenda suggerisce di articolare la riflessione che segue secondo uno sviluppo separato delle varie questioni insorte, considerando noti i contenuti delle difese svolte dalle parti.Ciò, non senza aver prima chiarito che la normativa di riferimento (almeno ai fini della pronuncia in oggetto, come meglio si chiarirà in seguito) é costituita dalla legge fallimentare nella versione anteriore al decreto leg.vo 5/06, vigente a partire dal 16.7.2006 e non applicabile, a mente del chiaro disposto dell’art. 150 del menzionato decreto, ai ricorsi di fallimento già pendenti (come quello di cui si discute) a tale data.In virtù del suddetto principio giova, dunque, precisare che i presupposti, sia sostanziali che processuali, per la dichiarazione di fallimento restano disciplinati dalla normativa anteriormente vigente.Ne consegue che ogni valutazione viene svolta in applicazione della disciplina anteriore alla citata riforma del diritto fallimentare, tenuto, altresì, conto del compimento delle attività istruttorie in epoca precedente alla data del 16.7.06.  (omissis)La società di fatto tra i fratelli B. – la Holding -La rappresentazione svolta dal P.M. chiama il Collegio a verificare – come già anticipato - la sussistenza della società di fatto tra i fratelli B. avente i caratteri della holding societaria.Come è noto, la configurazione della holding ha ricevuto nell’elaborazione giurisprudenziale pieno riconoscimento a partire dalla pronuncia del giudice di legittimità del 1990 (Cass. 1439/90), che ha indicato i requisiti necessari idonei ad individuare il fenomeno di cui si discute.La giurisprudenza della Suprema Corte ed anche quella di merito, nonostante talune resistenze (dirette, in realtà, ad ampliare l’ambito di individuazione della fattispecie) si è (comunque) successivamente allineata a tale orientamento (cfr. Cass. 12113/02; Cass. 3724/03, Trib. Messina 15.2.96 in IL Fall. 96, 792; Appello Catania 18.1.97 in IL Fall., 97, 625; Trib. Padova 2.11.01, ivi, 02, 1218; Trib. Genova 26.9.05, ivi 06, 4). Il Collegio non intende porre in discussione tale ordine di idee.Richiamando, allora, i contenuti di dette pronunce giova osservare, citando la lezione del giudice di legittimità del 1990 (Cass. 1439/90), che può riscontrarsi la sussistenza di una holding societaria o individuale a capo di un gruppo di società, che possono qualificarsi imprenditore commerciale se “con apposita organizzazione e continuità professionale, esercitano un’attività di direzione, coordinamento e programmazione delle società commerciali controllate, idonea ad incrementare sul piano economico i profitti (in tal caso l’impresa è comune a più imprenditori, ossia le società che l’esercitano direttamente e la holding pura operativa che la esercita indirettamente); o anche, in alternativa, se esercitano una funzione soltanto ausiliaria, di finanziamento o di tesoreria o di procacciamento di affari o di servizio resi alle società commerciali controllate, purchè tale attività sia svolta in nome proprio ed economicamente remunerata” (così la massima di Cass. 1439/90 in Giur. Ital., vol. CXLII, 1990, part. I, sez I, pag. 713), che riporta passaggi motivazionali della sentenza).Nel medesimo senso la Suprema Corte si è espressa nel 2003, ribadendo che “è configurabile una holding di tipo personale, costituente impresa commerciale suscettibile di fallimento, per essere fonte di responsabilità diretta dell’imprenditore, quando si sia in presenza di una persona fisica che agisca in nome proprio, (ma, come precisato, il discorso non muta quando la funzione imprenditoriale è svolta da più soggetti, dandosi luogo ad una società di fatto e dunque, nel concorso dei predetti requisiti, ad un holding societaria, come chiarito da Cass. 1439/90) per il perseguimento di un risultato economico  ottenuto attraverso l’attività svolta, professionalmente, con l’organizzazione e il coordinamento dei fattori produttivi, relativi al proprio gruppo di imprese” (cfr Cass. 3724/03). In tale direzione, dunque, la valutazione in commento esige di riscontrare positivamente la sussistenza di tali elementi: 1)                                  La spendita del nome: l’agire in nome proprio;  2)                                  L’organizzazione imprenditoriale autonoma rispetto alle singole società; 3)                                  L’economicità aggiuntiva o produzione di un plus valore dovuto all’attività di direzione e controllo.        Sul piano metodologico si procede avendo cura prima di indicare gli elementi di prova raccolti per poi verificare la loro attitudine a configurare la fattispecie esposta.Il quadro probatorio: a) le fonti di prova documentali - b) le altre fonti di prova -  a) Le fonti di prova documentaliGiova muovere dalle circostanze di fatto documentate e da considerarsi pacifiche.La dichiarazione di fallimento del 1988 della società di fatto tra i fratelli B.In data 9 giugno 1988 il Tribunale di Napoli ebbe a dichiarare il fallimento “della società di fatto tra B. S., B. S. e B. F., esercente impresa edile, nonché dei medesimi B. S., B. S., B. F.”.Tale fallimento, per espressa indicazione del P.M. (o meglio del c.t.u. dr. I.), venne chiuso per estinzione dei crediti in data 20 marzo del 1990.Ebbene, la circostanza in oggetto consente di formulare una prima osservazione.La sussistenza di una società di fatto intercorrente tra i fratelli B. non costituisce una novità nella vicenda giudiziaria che coinvolge i resistenti.La predetta sentenza, invero, evidenzia che un positivo riscontro di tale impresa collettiva è già stato eseguito, a prescindere ovviamente dalle cause che hanno determinato la chiusura della relativa procedura. Si tratta, allora, più specificamente, di verificare se tale società abbia o meno continuato ad operare (o meglio se non abbia mai smesso di operare) dopo la chiusura del relativo fallimento, come ritiene il P.M., e se l’esercizio collettivo dell’impresa abbia o meno le caratteristiche di una holding societaria, come pure sostenuto nel ricorso di fallimento.Le partecipazioni societarie dei fratelli B. I fratelli B. rivestono o hanno rivestito (cfr. visura ** s.r.l.) la qualità di soci nelle seguenti società, tutte dichiarate fallite:1) ** s.r.l.;2) ** s.r.l. 3) ** s.r.l.4) ** s.r.l.B. S. e B. F. risultano essere soci anche della società ** s.r.l..B. S. risulta ricoprire pure la carica di Direttore Tecnico nella Costruzioni Alfa s.n.c. di C. A., pure dichiarata fallita, giusta nomina del 3.10.1987 a tempo indeterminato.I fratelli B. sono indicati dal P.M. come soci anche della società ** s.r.l. e gli stessi resistenti hanno dichiarato tale qualità (cfr. atto di citazione del 29.7.05 e reclamo, ex art. 26 l.f., del 21.9.05).Le fideiussioni rilasciate dai fratelli B.Le evidenze raccolte indicano che B. S., B. S. e B. F. hanno rilasciato, con atti dai medesimi contestualmente ed insieme posti in essere, le seguenti fideiussioni in favore di due delle suddette società: 1)                                                                               fideiussione del 3.1.94 di Lit. 10 mld. stipulata con il Banco di Napoli a favore della Edilizia F. s.r.l.;2)                                                                               fideiussione del 29.4.93 di Lit. 10 mld. stipulata con il Banco di Napoli a favore della Edilizia ** s.r.l..La movimentazione bancaria dei conti correnti dei fratelli B. – Le esposizioni dirette verso il ceto bancario – Il giro di assegni -        Il P.M. ha prodotto agli atti (cfr. allegati 12, 13 e 14, richiamati nella relazione del c.t.u. dr. C.) gli estratti di tre conti correnti intestati ai fratelli B., tutti contestualmente accesi (in data 1.4.93) e contemporaneamente chiusi il 31.12.94 con giro a sofferenza, sui quali è stata evidenziata dal c.t.u. il versamento di ingenti somme di denaro, pari a circa 192 miliardi lire, come da dettaglio che segue.
       conto n. * p/o BNL intestato a S. B.Versamenti per £.72,500 mld circa giro a sofferenza di £.1.323.337.376  
conto n. * p/o BNL intestato a F. B.Versamenti per £.49.000 mld circagiro a sofferenza di £.1.239.433.361   
conto n. * p/o BNL intestato a S. B.Versamenti per £.70,502 mld giro a sofferenza di £.1.165.248.110  
 Più in generale dalla relazione ispettiva condotta dalla BNL emerge che in data 4.3.94 l’analista dell’istituto bancario, nel riassumere le esposizioni delle società Edilizia F., Costruzioni Edili M.L., Costruzioni Alfa Edilizia, ** **, nonché quelle, tra l’altro, dei fratelli B., evidenziava, al 20.4.94, tale situazione:
Debitore esposizione fidorischio corriere
B. S. Lire 2.197 mld13.522
B. S.  Lire 3.08917.762
B. F.Lire 3.0587.015
 In tale relazione l’analista ha segnato che “i rapporti sopraindicati tutti riconducibili direttamente o indirettamente ai F.lli B. S., S. e F.” si sono distinti “per le gravi e reiterare irregolarità che li caratterizzano sin da loro avvio”, costitute soprattutto dal “……..quotidiano e vorticoso giro di assegni a traenza diretta intergruppo finalizzato unicamente ad allargare la base creditizia del gruppo stesso”, configurando “……………..chiaramente un unico centro gestionale per le tre società” (Edilizia F. s.r.l., Costruzioni Edili M.L. e Costruzioni Alfa).Del giro di assegni intergruppo si discorre anche nella nota del 27.5.94 del servizio controllo tecnico operativo della BNL, alla quale è allegato il prospetto riassuntivo dell’incrocio dei titoli dal 1.1.93 all’11.2.1994 (cfr. allegati 9 e 10).Peraltro, tale “vorticoso giro di assegni”, la cui evidenza non lascia margini di dubbi, è stato riconosciuto dagli stessi fratelli B., in termini ancora più significativi di quanto sopra illustrato.I resistenti, infatti, nell’atto di citazione notificato in data 29.7.2005 alla Banca Popolare di Napoli, alla Banca Popolare di Ancona ed al Fallimento della società Edilizia **, come pure nel reclamo del 21.9.05, dopo aver premesso di aver “dato fondo a tutte le risorse personali e………fatto ricorso al credito presso il sistema bancario” al fine di provvedere al fabbisogno di liquidità della società, hanno evidenziato di essere stati “indotti dai direttore della BNL   dal Banco di Napoli – dalla Banca Popolare di Ancona –e dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna –– a porre in essere una movimentazione fittizia sui conti correnti accessi presso le stesse banche, spostando formalmente ingenti capitali da una banca all’altra con scopo di incrementare il giro di affari delle agenzie, pervenuto all’astronomica cifra di circa 650 mld……”.    Unitamente al rapporto con la BNL, risulta pure documentata l’esposizione diretta, complessivamente maturata dai fratelli B. nei riguardi del ceto bancario.Tanto emerge dalla tabella allegata alla missiva del 6.4.99 (su cui si ritornerà in seguito), a firma dell’avv. **, che scrive nell’interesse del “Gruppo B.”, riportando la relativa complessiva debitoria al 31.12.98.L’esposizione diretta dei resistenti o del “gruppo”, senza altre specificazioni, ma a prescindere da quella relativa alle singole società, è così riepilogata:
BNL- B. S.: £. 2.145.654.097- B. S. : £.1.889.790.996 - B. F.: £.2.007.810.695  
Banca Popolare dell’Emilia Romagna B. S.: £.874.593.272 
Banca Commerciale Italiana B. F.: Libretti risparmio a garanzia per £.1.563.838.358 al 2.1.95 
Banco di Napoli Gruppo B. £.16.050.579.647
       La lettera del 6.4.1999: la proposta di sistemazione della complessiva debitoria del gruppo B. e di liquidazione concordata delle attività patrimoniali delle società   Con tale missiva, avente ad oggetto “Edilizia **”, indirizzata alla BNL, al Banco di Napoli, alla BCI, al M.P.S., alla Banca Popolare dell’Emilia Romagna ed alla Banca Popolare di Napoli, l’avv. Antonio Cirillo, riassume “le modalità operative della proposta di liquidazione concordata delle attività patrimoniali delle società in oggetto”, precisando che il “Gruppo B. propone la seguente sistemazione della complessiva debitoria”. Va premesso che alla proposta vengono allegate le tabelle riepilogative dell’esposizione debitoria del gruppo, figurando non solo quelle delle società partecipate e non dai fratelli B., ma anche quelle personali dei resistenti (cfr. tab. 1 a, ma anche la ricostruzione contenuta nella prima proposta del 5.9.94 a firma dell’avv. Cirillo). Per quanto più direttamente interessa nell’accordo del 1999 viene previsto:1)                                                                                 riconoscimento dell’intero credito bancario e non bancario così come descritto nelle tabelle allegate…….;2)                                                                                 immediata vendita …………del patrimonio immobiliare  già compromesso di pertinenza delle società Edilizia **, Edilizia F., Costruzioni Edili M.L. s.n.c., Costruzioni Alfa s.n.c., ……………………….;3)                                                                                 vendita del patrimonio immobiliare non compromesso ……………………. Il Gruppo intende mettere a disposizione dei creditori l’intero patrimonio immobiliare – delle società e dei garanti, persone fisiche – posto sotto sequestro conservativo dalla BNL…….;4)                                                                                 esclusione dalla liquidazione concordata degli immobili di proprietà dei sigg.ri B. …….. di uso strettamente personale;5)                                                                                 concessione di una moratoria di 36 mesi per la più proficua collocazione sul mercato del patrimonio immobiliare…………;6)                                                                                 le somme così introitate resteranno depositate fiduciariamente presso la BNL che provvederà al riparto tra i creditori con i seguenti criteri:i creditori ipotecari………………dovranno essere soddisfati al 100% del proprio credito; il ricavato della vendita di cespiti gravati da iscrizioni ipotecaria sarà di pertinenza esclusiva del relativo creditore iscritto e soltanto l’eventuale eccedenza verrà acquisito alla liquidazione per la conseguente distribuzione a favore degli altri creditori; il ricavato della vendita dei restanti cespiti sarà ripartito ………al raggiungimento dell’ammontare di £.3.000.000.000 nella misura del 90% a favore dei creditori chirografari e del 10% a favore dei creditori privilegiati non ipotecari: le some saranno destinate ai creditori delle singole società e/o persone fisiche del gruppo mediante la esclusiva utilizzazione delle somme incassate dalla vendita delle unità immobiliari di proprietà delle società e/o delle persone fisiche.7)                                                                                 In considerazione degli oneri di gestione connessi alla liquidazione del patrimonio, secondo i criteri innanzi indicati, il Gruppo richiede la retrocessione in suo favore delle seguenti somme: £.350.000.000 forfetariamente a valere sugli incassi dei residui prezzi di vendita di cui al n. 1 premesso ………………….; nel riconoscimento della percentuale del 10% a valere sull’incasso dei corrispondenti rinvenienti dalla vendita dei cespiti non compromessi…………………..; nella restituzione degli insoluti in vs. possesso per importi proporzionali agli incassi conseguiti, ma con l’immediato rilascio di fotocopie degli stessi; nella liberazione, alla sottoscrizione della presente, delle fideiussioni delle persone diverse dai sigg. B.………………….; nella esclusione dalla liquidazione dei beni dei Sigg. B. e Pellecchia Giovanni di uso strettamente personale”.Tale proposta viene accettata dalle banche, come risulta dalla missiva del 10.6.99.b) Le altre fonti di prova : le dichiarazioni dei terzi ed i relativi riscontri – altri documenti Utili ai fini della presente decisione sono le dichiarazioni rese dai terzi al P.M. ed alla Polizia Giudiziaria da questi delegata. Le dichiarazioni raccolte concernono due vicende, che separatamente ed in sintesi si riportano, rinviando alla lettura dei contenuti degli atti.La prima. Si tratta della vicenda relativa alla destinazione delle somme derivanti dalla vendita a favore del Comune di Napoli, per circa 27 mld. di lire, del complesso immobiliare di proprietà della società Edilizia **, avvenuta nel mese di marzo del 1998.Dalle dichiarazione rese (al P.M. in data 19.4.02) da ** (che si dichiara cugino di terzo grado di B. S.) si apprende  che lo stesso, su richiesta di S. B., divenne intestatario fiduciario del conto corrente n. 39737 acceso presso la BNL l’11.5.1998, non potendo il predetto S. B. depositare la somma suoi propri conti.Viglia Pasquale ha dichiarato che tutte le operazioni sul conto vennero “da me effettuate su indicazione di S. B.. Ricordo che in data 25.5.98 su indicazione di S. B. feci richiesta di 120 assegni circolari del valore di 20.000.000 di lire ciascuno, che consegnai contestualmente a S. B., presente ai fatti……………In quell’occasione sottoscrissi per girata tutti gli assegni emessi. Operazioni di tale genere sono state effettuate e ripetute più volte su questo conto, non so dire quante. In ogni caso ciò è sempre avvenuto su indicazione ed alla presenza di S. B., il quale era il soggetto sostanzialmente interessato alle operazioni ”.Tale resoconto è confermato dall’avv. Luigi Marra (funzionario responsabile dell’Ufficio Contenzioso della BNL di Napoli) il quale nelle dichiarazioni rese alla P.G. in data 13.5.02 ha riferito di aver conosciuto “Viglia Pasquale che accompagnato, se ricordo bene, da B. S. o B. F. nel maggio del 1998, chiese l’accensione di un conto corrente presso la nostra banca. Poco prima era stato perfezionato un contratto di compravendita tra il Comune di Napoli e l’Edilizia **, società appartenente al Gruppo B., indebitato per svariati miliardi con  la BNL ed altre banche. Il contratto di compravendita era relativo ad una vendita di immobili …………..di proprietà della Edilizia ** per un controvalore di circa ventisette miliardi. Il Comune di Napoli effettuò il pagamento presso il Banco di Napoli che, detratto quanto di sua competenza, all’incirca diciassette miliardi, scaturenti da mutuo insoluto e credito chirografario, emise una Fede di Credito per circa nove miliardi all’ordine della Banca Nazionale del Lavoro. Parte di quest’ultima somma ammontante a circa due miliardi e seicentomilioni in forza di accordi con il Gruppo B. andavano retrocessi agli stessi che disposero di bonificare l’importo sul conto corrente intestato a Viglia Pasquale. Voglio precisare che tali accordi erano riconducibili alla sistemazione concordata con il ceto bancario dell’ingente debitoria riferibile alle società del Gruppo B. nonché alle persone fisiche del gruppo stesso………………”.      Di quanto precede vi è riscontro nella documentazione acquisita, dalla quale risultano  bonifici disposti in data 19.5.98 dalla Edilizia ** a favore di Viglia Pasquale per complessivi £.4.989.922.907 e successivi prelievi, bonifici o emissione di AC eseguiti dal 20.5.98 al 9.6.99 (cfr. prospetto riepilogativo della G.d.F – allegato produzione P.M. n. 5/1 -).Il P.M. ha pure depositato agli atti copie di 78 dei 120 assegni circolari emessi dalla BNL a favore di Viglia Pasquale, con parziale indicazione dei giratari.Viglia Pasquale ha pure riferito, nel corso della citata dichiarazione, di altra vicenda distinta da quella esaminata relativa all’apertura, su iniziativa di S. B., di un libretto di risparmio a suo favore sul quale venne, in data 24.6.98, depositata la somma di £.250.000.000 precisando che S. B. gli riferì che “avendo venduto due appartamenti aveva la necessità di depositare il corrispettivo della vendita in banca ma che non aveva la possibilità di farlo a proprio nome”. Tale libretto venne poi consegnato ad Anna Maria Marando (coniuge di S. B.).La seconda In tale ambito si raggruppano le dichiarazione dei promissari acquirenti degli immobili della società Costruzioni Alfa di C. A. e C. s.n.c. dagli stessi resi alla Polizia Giudiziaria nel contesto delle indagini delegate. La documentazione è stata fornita sia dal P.M. che dalla curatela. E’ sufficiente sul punto rimandare alla lettura di tali dichiarazioni per la compiuta conoscenza dei relativi contenuti.Per quanto interessa, conta rilevare che dall’esame di tali resoconti risultano episodi in cui è riferita (cfr. dichiarazioni rese da Cecere Giuseppina, Ferraro Giuseppina, Ghiraldi Domenico, Mastroianni Antonio, Oliva Gennaro) la presenza dei fratelli B. al momento della stipula dei compromessi (per lo più nel 1989) e dei rogiti definitivi (molti dei quali nel 2003).In altri casi i dichiaranti hanno precisato che il prezzo del relativo affare fu pattuito con S. B. o con S. B. (cfr. rispettivamente dich. di Cecere Giuseppina, Chianese Raffaele  e C. Luciano).In talune ipotesi è stato rappresentato che parte del versamento del prezzo è stato consegnato a S. B. (cfr. dich. di Cecere Giuseppina ed il riscontro delle copie dei tre titoli allegati alla sua dichiarazione oltre ai titoli allegati alla dich. di Ghiraldi Domenico, nonché dich. di Oliva Gennaro) o a S. B. (cfr. dich. di Raffaele Chianese in relazione alla quale figurano allegati tre assegni a favore di F. e S. B. a firma del coniuge del dichiarante). In altro caso è stato riferito che la trattativa per il pagamento del prezzo (residuo) è stata condotta con F. B., coadiuvato dall’intervento di S. B. che sollecitava il pagamento (cfr. dich di Musella S.).In numerose ipotesi, poi, risulta che i titoli consegnati in pagamento dei compromessi o vendite sono stati emessi in favore di altre società riconducibili ai fratelli B. (soprattutto Edilizia Napoli, ma anche Frate.ma  ed Edilizi F., cfr. titoli allegati alla dich. di Alessandro Roberto, Cuomo Giovanni, D’Amore Luigi, C. Luciano Mastroianni Antonio).Non ultime, per rilevanza, sono le dichiarazioni rese da Barrese Cosimo e Chianese Raffaele. Il primo (che ha riferito di essere cognato di S. B.) ha precisato di occupare un appartamento dal 1993/1994 e che lo stesso gli é stato consegnato da S. B..Nella medesima direzione, il secondo, ha riferito di occupare un appartamento della medesima società Costruzioni Alfa che gli è stato consegnato su disposizione di S. e S. B., versando le somme a S. B. sulla scorta del prezzo fissato da S. B.. Allegati alla dichiarazione risultano tre assegni, a traenza del coniuge del Chianese, a favore di F. e S. B..   Da ultimo, va pure segnalato che il P.M. ha citato, a sostegno della propria tesi, anche i contenuti delle iniziative giudiziarie svolte dai fratelli B., avendo particolare riguardo al reclamo da essi proposto, in data 21.9.05, avverso il provvedimento del giudice delegato al fallimento della società Edilizia ** che aveva negato la sospensione dell’attività di liquidazione dell’attivo immobiliare della società, nonché all’atto di citazione del 21.7.05 con il quale i fratelli B. hanno convenuto in giudizio alla Banca Popolare di Napoli, alla Banca Popolare di Ancona ed al Fallimento della società Edilizia **, per l’accertamento negativo dei crediti vantati dalla Banca Popolare di Napoli, ora Banca Popolare di Ancona ed ammessi allo stato passivo del fallimento della società Edilizia **.Infine, il curatore del fallimento della Costruzioni Alfa, allo scopo di argomentare ulteriormente la sussistenza della holding societaria, si è riferito alla lettera del 6.12.95 con la quale la società poi dichiarata fallita ebbe a comunicare a Postiglione Raffaele, promissario acquirente di un bene della società, che alla predetta data si era svolta “una riunione inter-bancaria nella sede della BNL in Roma tra: i titolari della società Edilizia ** s.r.l. (ed altre) e rappresentati della BNL e di Istituti di Credito”, precisando che “in tale riunione è stato definito l’accordo per lo svincolo dell’immobile da lei compromesso ed occupato, segnalando ancora che “per chiarimenti in merito rivolgersi agli uffici dei Sigg. B.”.   Questo, dunque, il quadro probatorio rilevante, sul quale valgono le osservazioni che seguono.La valutazione del quadro probatorio Occorre muovere - come già anticipato – dal riscontro del fatto storico costituito dall’accertamento nel 1988 di una società di fatto intercorrente tra i fratelli B. ed avente ad oggetto l’attività di costruzioni edili (cfr. sentenza di fallimento allegata).Tale accertamento è stato confermato sia dal Tribunale in sede di opposizione (pronuncia del 12.6/30.7.90), che dalla Corte di Appello con sentenza del 25.7.91 (prodotta dalla difesa di F. B.), la quale ha ribadito la sussistenza della società di fatto, pur revocando il fallimento per la sopravvenuta estinzione dei crediti e negando, per tale via, l’irriducibilità dello stato di insolvenza.Sta di fatto che accanto a tale società i fratelli B. già avevano costituito (in data 5.1.1987, cfr. visura prodotta dalla difesa di F. B.) la società Edilizia ** s.r.l. e, prima ancora della sentenza che revocava il fallimento della società di fatto, costituirono la società Edilizia F. (di cui non si conosce la data di costituzione, risultando, tuttavia, formalmente iscritta il 17.7.1990). La circostanza, confermata dalla difesa di B. S. secondo cui “tutte le società (ad eccezione della Frate.ma……….., della Par.ma………….. e della Co.mar……) risultavano già costituite prima del fallimento della s.d.f. dei B.”, non è senza rilievo e non assume valenza positiva per le tesi dei resistenti.Anzi. Dimostra, a ben vedere e con la forza del dato obiettivo, la risalente coesistenza della partecipazione sociale dei B. alle costituite società di capitale ed il loro parallelo agire in società di fatto, come si avrà cura di chiarire, in termini, almeno sotto il primo elementare profilo in esame, consentanei alla configurazione offerta dal P.M.. Tale prima osservazione conduce, dunque, l’indagine sulla verifica in ordine alla permanenza o meno di tale società avente i caratteri, innanzi delineati, della holding.Ebbene, ritiene il Collegio che gli elementi di prova raccolti danno ragionevole e convincente dimostrazione di tale profilo.Ai fratelli B., come precisato, facevano capo tutte le sopraelencate società, delle quali detenevano le partecipazioni sociali. E’ sintomatico, al riguardo, osservare come anche in relazione alla società Costruzioni Alfa di C. A. snc, non partecipata dai B., gli interventi diretti nelle operazioni di vendita del patrimonio immobiliare, nella ricezione delle somme di denaro a proprio favore o a favore delle società del cd. gruppo (cfr. i numerosi titoli emessi a beneficio diretto, soprattutto della Edilizia **), nonché l’esercizio del potere dispositivo (non importa se in termini quantitativamente non rilevanti) sui beni di quest’ultima (cf. dich di Barrese e Chianese) accreditano il convincimento che l’area di incidenza svolta dai B. si sia estesa anche su tale società. L’esame degli elementi sopra illustrati evidenzia che i resistenti hanno, insieme, prestato garanzie personali a favore di due società partecipate (Edlizia ** ed Edlizia F.) per l’imponente complessivo importo di 20 mld di lire.Nella medesima epoca gli stessi resistenti, separatamente, ma contestualmente, hanno aperto e chiuso nei medesimi giorni tre conti correnti a loro intestati, movimentandoli per circa 192 mld. di lire ed ancora maggiore è l’ammontare (650 mld. di lire) della movimentazione (giro di assegni) da loro riconosciuta in relazione ai rapporti con il complessivo ceto bancario.Va ancora chiarita, nel dettaglio, tale incredibile movimentazione posta in essere dai B. sui propri conti nel corso di poco più di un anno e mezzo (dal 1.4.93 al 31.12.94, epoche di rispettiva accensione e chiusura dei tre rapporti, come sopra illustrato).Al riguardo, resta acquisita, per ora, l’analisi, per la verità plausibile, dell’ispettore della BNL (dr. Benerecetti), secondo cui tale movimentazione aveva lo scopo di allargare la base creditizia delle società del cd. gruppo. Ciò che soprattutto conta è, tuttavia, l’osservazione secondo cui la stessa è da ritenersi riconducibile alla peculiare, sovraordinata, attività (di chiara natura imprenditoriale) svolta dai fratelli B. in palese sinergia tra di loro, esprimendo tale movimentazione il flusso finanziario incrociato che si è sviluppato tra le varie società, interamente ed unitariamente gestito e governato dai resistenti, titolari dei rispettivi conti correnti, nel solco di una complessiva e concordata strategia finanziaria diretta ad assicurare sostegno alle varie società a loro riferibili.  Del resto, è documentato ed è ammesso dai medesimi resistenti il richiamato vorticoso giro di assegni e la circostanza conferma la gestione unitaria ed accentrata delle casse delle società, nel quadro di un sistematico ed incontrollato travaso di risorse finanziarie tra le medesime, in termini che appaiono del tutto incoerenti rispetto alle nemmeno dimostrate esigenze dei singoli enti, ma, che, verosimilmente, risultano funzionali alle istanze dell’effettivo, unitario e sovradiretto centro di potere, riconducibile ai fratelli B. che hanno posto in essere la descritta movimentazione.    In tale linea, emblematica è pure la vicenda relativa alla distrazione o se si vuole alla diversa destinazione (rispetto all’introito da parte della Edilizia **) della somma di £ 2.653.000.000, ma, più in generale, dell’importo di £.4.898.922.907 (di pertinenza della Edilizia **) bonificato a Viglia Pasquale, nei termini in cui è stata sopra rappresentata.Rispetto a tale evidenza, anche documentalmente dimostrata in punto di fatto, nessuna versione alternativa è stata fornita dai resistenti ed in tale direzione va interpretata almeno quale riscontro obiettivo dell’incondizionato esercizio del potere dispositivo nell’occasione esercitato da S. B. in relazione ad una società in cui rivestiva, con i fratelli, solo la qualità di socio, restando, quindi, formalmente privo del potere amministrativo, sebbene, nei fatti, tale potere lo abbia ampiamente esercitato quale incontrollato dominus delle sorti dei valori (anche) monetari di pertinenza della società.Fortemente rilevante sul versante probatorio è, poi, il contenuto dell’accordo concluso nel 1999 con il ceto bancario.E’ difficilmente contestabile, invero, che le particolari modalità dell’illustrata sistemazione stragiudiziale dell’esposizione debitoria (in realtà dell’insolvenza, come ex postea dimostrato dal fallimento delle varie società) del cd. “Gruppo B.”, disvelino, sotto il piano formale e sostanziale, la sussistenza di una gestione unitaria, da parte dei fratelli B., del gruppo di società facente capo ai medesimi.Di tanto il ceto bancario non ha mai dubitato, come chiaramente si evince dalla documenta