Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6667 - pubb. 02/11/2011

Concordato preventivo, conflitto di interessi tra proponente e finanziatore/investitore e competenza del tribunale per la nomina dei liquidatori

Tribunale Milano, 28 Ottobre 2011. Pres., est. Lamanna.


Concordato preventivo - Partecipazione del pubblico ministero - Legittimazione a contraddire sulla domanda - Sussistenza.

Concordato preventivo - Contemporanea pendenza di procedimento predicazione di fallimento - Esame prioritario della domanda di concordato - Necessità.

Di concordato preventivo - Conflitto di interessi tra proponente, finanziatori e investitori - Rilevanza - Procedimento di cui all'articolo 173 l.f.

Concordato preventivo - Concordato con cessione dei beni - Esdebitazione totale - Condizioni - Limiti.

Concordato preventivo con cessione dei beni - Nomina dei liquidatori - Competenza esclusiva del tribunale - Sussistenza.



Il pubblico ministero, in quanto parte del procedimento concordatario ai sensi dell'articolo 161, ultimo comma, legge fallimentare, ha piena facoltà di contraddire sulla domanda di concordato preventivo, soprattutto nel caso in cui detto organo si sia fatto promotore, ai sensi dell'articolo 7, legge fallimentare, della richiesta di fallimento o della dichiarazione di insolvenza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La domanda di concordato preventivo deve essere esaminata per prima rispetto al procedimento per dichiarazione di fallimento già pendente e ciò in quanto la prima procedura ha funzione alternativa e preventiva rispetto alla seconda. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Una situazione di potenziale conflitto di interessi tra chi propone il concordato e chi vi partecipa in veste di finanziatore e di investitore può dar luogo a dubbi e perplessità che debbono essere tenuti in debito conto ma che possono assumere concreto rilievo solo qualora si tramutino in fatti rilevanti per l'attivazione del procedimento di revoca dell'ammissione al concordato di cui all'articolo 173, legge fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nonostante la proposta concordataria, secondo l'attuale apertura dell'art. 160 l.f., possa conformarsi con modalità tali da consentire l'esdebitazione del debitore per effetto della cessio bonorum e senza garanzia di una determinata percentuale, è assorbente il principio che nel contratto di cessione dei beni ai creditori appare deducibile dall'art 1984 c.c. (definita norma derogabile ma nello stesso tempo norma imperativa),  e conseguentemente l'unica chance di esdebitazione totale che può avere il debitore, il quale propone un concordato per cessione dei beni, può ricorrere solo laddove egli, utilizzando la cessione come strumento di attuazione (e non di sostituzione) dell'obbligazione di pagamento, comunque sottometta la proposta concordataria alla comune area della risoluzione per inadempimento, proponendo la trasformazione dell'originaria obbligazione di pagamento in una obbligazione comunque analoga, anche se di dimensione quantitativamente più ridotta. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nei casi in cui la proposta concordataria per cessione dei beni implichi una attività liquidatoria, spetta sempre al tribunale, alla stregua del carattere imperativo delle prescrizioni contenute nell'articolo 182, legge fallimentare, il potere di stabilire le modalità della liquidazione ed altresì il potere di nominare i liquidatori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Bruno Inzitari


Massimario, art. 7 l. fall.

Massimario, art. 15 l. fall.

Massimario, art. 160 l. fall.

Massimario, art. 161 l. fall.

Massimario, art. 182 l. fall.

Massimario, art. 186 l. fall.


Il testo integrale


 


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