Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6896 - pubb. 06/02/2012

Amministrazione straordinaria, estensione alle società satellite e fase preliminare obbligatoria di osservazione

Appello Torino, 20 Gennaio 2012. Est. Stalla.


Amministrazione straordinaria - Procedimento - Principio dispositivo - Esclusione.
Amministrazione straordinaria - Dichiarazione di insolvenza - Società ammessa al concordato preventivo - Ammissibilità - Accertamento di atti di frode ex articolo 173 legge fallimentare - Funzione sanzionatoria della dichiarazione di fallimento - Esclusione.
Amministrazione straordinaria - Alternativa alla procedura di fallimento - Beneficio dell'imprenditore che abbia compiuto atti di frode - Esclusione.
Amministrazione straordinaria e procedura di fallimento - Opzione - Necessaria sussistenza di prospettive di riequilibrio economico - Periodo obbligatorio di osservazione.
Amministrazione straordinaria - Estensione della procedura alle altre società del gruppo in assenza dei requisiti dimensionali - Fase preliminare di osservazione e di accertamento dei presupposti - Necessità.



La valutazione relativa all'ammissione o meno di una società alla procedura di amministrazione straordinaria non è ispirata al principio dispositivo di parte bensì ad interessi di ordine generale e di rilevanza pubblicistica, i quali consentono di travalicare lo specifico interesse della società debitrice e dei suoi creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Premesso che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 270 del 1999, è possibile pronunciare la dichiarazione dello stato di insolvenza ai fini dell'amministrazione straordinaria di una società già ammesso al concordato preventivo, occorre precisare che non è comunque possibile attribuire funzione sanzionatoria alla dichiarazione di fallimento che faccia seguito all'accertamento di atti di frode ex articolo 173, legge fallimentare. Detta funzione sanzionatoria è, infatti, da escludere in primo luogo perché la decisione relativa all'amministrazione straordinaria riguarda interessi pubblici diversi ed ulteriori rispetto a quelli facenti capo alla società debitrice e, in secondo luogo, perché, in base alla nuova disciplina della legge fallimentare, la dichiarazione di fallimento non è conseguenza automatica e necessaria della revoca del concordato preventivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Non è condivisibile l'opinione secondo la quale l'ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria piuttosto che a quella di fallimento si possa concretizzare in un beneficio per il debitore che si sia reso colpevole di condotte illecite, posto che le disposizioni penali della legge fallimentare sono applicabili anche in seguito alla dichiarazione di insolvenza di cui agli articoli 3 e 82 del decreto legislativo n. 270 del 1999. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'opzione fra la procedura di amministrazione straordinaria e quella di fallimento assume rilievo determinante, in quanto soltanto la comprovata sussistenza di concrete prospettive di riequilibrio economico mediante cessione dei complessi aziendali o la ristrutturazione preordinata al risanamento giustifica, nell'ottica del legislatore, la preferenza per la procedura conservativa dell'amministrazione straordinaria rispetto a quella di fallimento. Proprio in considerazione dell'importanza della scelta tra le due procedure, il legislatore ha voluto che il tribunale operasse detta scelta soltanto dopo essere entrato in possesso del patrimonio conoscitivo risultante dal compimento della fase obbligatoria di studio e di verifica della concreta situazione aziendale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La fase preliminare di osservazione necessaria all'accertamento dei presupposti per l'avvio della amministrazione straordinaria costituisce un passo obbligatorio anche qualora si tratti di valutare l'estensione di detta procedura alle altre società del gruppo in tutti quei casi in cui, dopo che sia stata aperta l'amministrazione straordinaria di una società in possesso dei requisiti dimensionali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 270 del 1999, si tratti di valutare l'estensione del procedimento alle imprese del gruppo anche in carenza dei richiamati requisiti dimensionali. L'estensione della procedura madre alle imprese del gruppo non è tuttavia automatica poiché, una volta accertato il rapporto di controllo e di collegamento con la società già ammessa alla procedura (articolo 80 TUB), è necessario appurare che tale estensione si giustifichi in ragione di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali (articolo 81 TUB). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Bruno Inzitari
Segnalazione dell'Avv. Giampiero Martini


Il testo integrale


 


Testo Integrale