Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6934 - pubb. 13/02/2012

Liquidazione coatta amministrativa, dichiarazione di insolvenza e irrilevanza di fatti sopravvenuti

Tribunale Milano, 01 Febbraio 2012. Pres., est. Vitiello.


Liquidazione coatta amministrativa - Insolvenza - Valutazione con riferimento al momento dell'ammissione alla procedura - Fatti sopravvenuti - Irrilevanza.



La valutazione della sussistenza del requisito dell'insolvenza deve essere effettuata con riferimento al momento della emanazione del decreto di ammissione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, così che devono a tal fine ritenersi ininfluenti eventuali fatti sopravvenuti, quali la stipula di un atto di transazione od altre iniziative che abbiano determinato la capienza del patrimonio dell'impresa al fine del soddisfacimento dei creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Bruno Inzitari


Massimario, art. 195 l. fall.

Massimario, art. 202 l. fall.


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