Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 740 - pubb. 01/01/2007

Socio occulto di società di persone: elementi indiziari

Appello Brescia, 18 Settembre 2002. .


Fallimento di socio occulto di società di persone - Elementi indiziari: scarsa conoscenza delle vicende sociali da parte del legale rappresentante; intervento del socio occulto in trattative con clienti; concessione gratuita da parte dello stesso dei locali per lo svolgimento dell'attività ed inoltre disbrigo di pratiche amministrative, intrattenimento dei rapporti con le banche, pagamenti di imposte e rilascio di quietanze - Necessità di una valutazione complessiva di tutti gli elementi indiziari.



 


 


omissis 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Mantova con sentenza in data 22-23 dicembre 1994 estendeva nei confronti di Paolo ROSSI il fallimento della società ALFA di GIOLITTI Paola & C. S.n.c. sul presupposto che quegli fosse socio occulto della stessa. Con atto di citazione notificato il XXX a Sergio VERDI, nella sua duplice qualità di curatore del fallimento della società e di quello personale di Rossi e il XXX (a seguito di rinnovazione della notificazione) alla società BETA S.r.l., creditrice istante per il fallimento sociale, Paolo Rossi proponeva opposizione alla predetta sentenza dichiarativa del proprio personale fallimento. Lamentava che il Tribunale avesse deciso sulla base di meri elementi indiziari, presuntivi e privi, anche se complessivamente valutati, dai requisiti necessari per  attribuire allo stesso Rossi la qualità di  socio della Alfa. In particolare, lamentava che egli stesso aveva fornito in sede prefallimentare appaganti spiegazioni idonee a vincere il valore indiziante invece attribuito dal Tribunale Fallimentare agli elementi quindi indicati nella sentenza opposta e consistenti : in una fideiussione prestata in favore della società (da spiegarsi invero più che in ragione della veste di reale amministratore avuta dal deducente, in forza dell’affectio maritalis e filialis verso le socie della società stessa, madre e moglie dello stesso Rossi); nella scarsa  conoscenza delle vicende sociali, che avrebbero avuto le due socie; nell’avere fornito  ROSSI i locali per lo svolgimento dell’attività sociale ; nell’avere svolto lo stesso funzioni di gestione del settore tecnico- produttivo; nell’essere stato l’attore socio della società GAMMA, principale cliente della ALFA. Censurava ancora l’attore che il Tribunale Fallimentare avesse per contro completamente trascurato altri elementi invece idonei, a suo dire, a dimostrare l’inesistenza del rapporto societario e principalmente consistenti nell’avere egli stipulato con la società un contratto di associazione in partecipazione che,dietro corresponsione di quota di utili (peraltro percepiti solo nel 1988), lo avevano impegnato nell’attività di progettazione e di collaudo di macchinari; nelle dichiarazioni delle socie che comunque avevano affermato di essersi sempre occupate della gestione della società; nel fatto che egli aveva sì firmato bolle di accompagnamento per conto di ALFA ma solamente nella qualità di conducente del mezzo, nella circostanza che egli aveva prestato la propria attività di lavoratore subordinato in favore di altra società distante centinaia di chilometri dalla sede di Alfa. Conclusivamente affermava Rossi che non esisteva in atti né la dimostrazione del patto sociale, né la prova che egli avesse posto in essere condotte idonee a ingenerare nei terzi il ragionevole affidamento circa l’esistenza del rapporto sociale, essendosi limitata la sua attività alle mere mansioni indicate nel contratto di associazione in partecipazione, svolte peraltro per breve periodo e senza quella costane opera di sostegno all’impresa qualificabile come collaborazione del socio diretta al raggiungimento degli scopi sociali. Esposte queste ragioni, l’attore insisteva perché il proprio fallimento personale fosse revocato.

Si costituiva in giudizio il curatore del fallimento della società e personale di Rossi che insisteva per il rigetto della opposizione rilevando che la qualità di socio occulto dell’attore risultava dalla documentazione a disposizione della procedura. Nella contumacia di BETA, la causa era quindi decisa con sentenza in data XXX che rigettava la domanda di Rossi al quale erano anche addebitate le spese di giudizio sostenute dalla procedura convenuta. Premesso che il fallimento in estensione dell’attore era stato pronunciato non già attribuendo a questi la qualità di socio apparente ma quella di socio occulto, il Tribunale elencava innanzitutto una serie di circostanze, desunte dalle produzioni delle parti e dai documenti contenuti nei fascicoli delle procedure concorsuali e consistenti. Nella fideiussione prestata da Rossi in favore di Alfa  fin  dal 1985; in due contratti di comodato gratuito con i quali l’attore aveva posto a disposizione della società locali di sua proprietà per l’esercizio dell’attività sociale;  nel contratto di associazione in partecipazione col quale Rossi si era impegnato a seguire il settore tecnico produttivo della società; nelle dichiarazioni rese al curatore dalle socie che si erano dimostrate del tutto ignare delle attività sociali; nella firma di Rossi apposta sulla matrice di un assegno circolare emesso per conto di Alfa per il pagamento dell’IVA dovuta per il 1987; nelle bolle di accompagnamento dell’anno 1985 relative  a beni di pertinenza della società nelle quali compariva la firma di Rossi quale conducente o destinarlo dei beni stessi; in una fattura emessa da Alfa nei confronti di Gamma quietanziata da Rossi per conto della prima società; in altre bolle di vendita relative al 1988 nelle quali Rossi compariva e firmava ancora come conducente. Il giudice di primo grado considerava quindi i così elencati elementi come dati univoci e convergenti nel dimostrare l’esistenza del rapporto societario in essere tra Rossi e le altre socie di Alfa e l’ingerenza attiva del primo negli affari sociali . In particolare, si riteneva che l’attore avesse eseguito conferimenti diretti al conseguimento dei fini sociali, sia con riferimento alla messa a disposizione gratuita degli immobili, sia con riferimento alla prestata fideiussione; inoltre, la sottoscrizione di bolle, la firma per la quietanza, il pagamento IVA, i rapporti intrattenuti con banche e fornitori di cui avevano detto le fonti testimoniali venivano reputati inequivocabilmente dimostrativi della partecipazione dell’opponente alle attività commerciali e amministrative della società. Né a diversa conclusione, secondo i primo giudici , poteva pervenirsi sulla scorta del contratto di associazione in partecipazione su cui aveva insistito l’attore. Infatti, la limitatezza dell’oggetto di quest’ultimo non avrebbe comunque giustificato i conferimenti effettuati dallo stesso Rossi nè quell’attività gestoria chiaramente dimostrata dagli elementi acquisiti. Esclusa altresì rilevanza dell’attività di lavoro subordinato svolta dall’attore, il Tribunale rilevava infine che neppure dalle assunte testimonianze potevano trarsi spunti utili nella direzione segnalata dall’opponente ; infatti, si osservava, sulla base dal fatto che taluni dei stesti avessero affermato di avere tenuto i rapporti commerciali con le socie  effettive di Alfa non poteva erto escludersi che altri soggetti non avessero tenuto i detti rapporti anche con Rossi.

La sentenza, istante il Fallimento, era notificata il 18 settembre 2000 al soccombente e da questi tempestivamente impugnata. Rossi, infatti, con atto di citazione notificato il XXX conveniva in giudizio davanti alla Corte di appello di Brescia il curatore del fallimento Alfa nonché suo personale e la società BETA concludendo perché, in riforma della sentenza impugnata, fosse accolta l’opposizione a fallimento invece disattesa in prime cure. Affidava il gravame.  a un unico e articolato motivo con quale, in sostanza, si doleva che il giudice di primo grafo avesse addotto a sostegno della propria decisione argomentazioni  ictu oculi superficiali nonché aprioristicamente orientate in senso sfavorevole alle prospettazioni di parte attrice, trascurando peraltro le prove testimoniali contrarie fornite dallo stesso deducente. In particolare, l’appellante prendeva in esame tutti gli elementi specificatamente indicati dal giudice di primo grado a supporto della decisione e ne contestava la concludenza ai fini della dimostrazione del rapporto sociale (della fideiussione negava peraltro anche la realtà, in ciò fondandosi sulle risultanze del procedimento penale svoltosi a suo carico per il reato di bancarotta). Evidenziava inoltre le testimonianze di quei testi che avevano dichiarato di avere trattato solo con le due socie effettive e censurava che il Tribunale avesse sottovalutato queste emergenze e anche la circostanze che egli, dipendente di altra società, era stato impegnato altrove nella sua attività lavorativa e dunque  impossibilitato a seguire le vicende di Alfa. Ribadiva infine l’irrilevanza o, comunque, lo scarso significato che poteva attribuirsi agli altri residui elementi invece utilizzati dal Tribunale di Mantova per motivare il convincimento circa l’esistenza di un patto sociale tra esso deducente e le altre socie di Alfa.

Si costituiva in giudizio davanti alla Corte il solo curatore del fallimento Alfa e del fallimento personale di Rossi che insisteva per il rigetto del  gravame. Non si costituiva invece la società BETA  di cui era dichiarata la contumacia.

La causa, in esito all’istruzione, perveniva una prima volta all’esame collegiale all’udienza del 28 novembre 2001. Con ordinanza in pari data, veniva però disposta l’acquisizione del fascicolo fallimentare.; datosi corso all’incombente, le parti erano nuovamente rimesse davanti al Collegio per l’udienza del 18 settembre 2002. A questa comparsi, i costituiti procuratori insistevano perché la stessa fosse finalmente trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico e articolato motivo di gravame, l’appellante in sostanza rimprovera al Tribunale di avere fatto cattivo governo delle risultanze del giudizio di primo grado e di avere speso, a motivazione della decisione con cui ha rigettato l’opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, argomenti superficiali e aprioristicamente orientati in assenza di un’effettiva analisi della vicenda sottostante. Inoltre, secondo l’appellante, i primi giudici avrebbero trascurato le risultanze testimoniali che, se correttamente valutate, avrebbero invece dimostrato che la sua partecipazione alle vicende di Alfa aveva avuto un ruolo “decisamente marginale e non di direzione e di controllo della società” e che, in ogni caso, essa non si era spinta all’ambito commerciale “per evidente mancanza di affectio societatis”. L’argomentare di Rossi si è quindi sviluppato in un’analitica esposizione dei singoli elementi considerati dal giudice di primo grado e nella confutazione del valore indiziario che agli stessi è stato dato nella sentenza impugnata nonché nell’illustrazione di quegli spunti, essenzialmente di provenienza testimoniale, che, secondo gli assunti dello stesso appellante, avrebbero decisamente smentito la tesi secondo cui egli avrebbe partecipato quale socio alle vicende della società fallita.

Tanto premesso, conviene sinteticamente dare conto degli elementi che, valorizzati dal Tribunale, sono stati poi oggetto di critico esame da parte dell’appellante.

I primi giudici hanno per la prima evidenziato la fideiussione omnibus prestata il 16 settembre 1985 da Rossi a garanzia degli affidamenti concessi a Alfa  dall’Istituto YYY, garanzia quindi limitata a L. 210.000.000 solo in data 8 giugno 1992. Per secondi, risultando elencati due contratti di comodato gratuito stipulati, rispettivamente, il primo gennaio e il 10 novembre 1986, con i quali Rossi aveva concesso gratuitamente a Alfa una stanza della propria abitazione familiare da adibire a ufficio e un laboratorio artigianale sempre di sua proprietà. In terzo luogo, è stato menzionato il contratto di associazione in partecipazione concluso tra Rossi e Alfa nel settembre 1986 col quale il primo si era incaricato della “progettazione e sovrintendenza alle costruzioni dei relativi macchinari ed il relativo collaudo”. Assolutamente rilevanti, poi, si sono reputate le dichiarazioni rese al curatore dalle sue socie Alfa e cioè Anna Giolitti, madre dell’odierno appellante, nata nel 1909, legale rappresentante della società e da Chiara Felisetti, moglie del Rossi medesimo; la prima, in particolare, ebbe a dichiarare al curatore di non ricordare neppure di essere stata socia di Alfa mentre la seconda, pur precisando di avere sempre partecipato alla gestione della società, non era stata in grado di ricordare con quali istituti di credito essa avesse operato, quali utili la stessa Alfa  avesse conseguito, quale fosse stato l’ammontare approssimativo delle vendite e neppure si era detta in grado di riferire dell’esistenza di rapporti tra la società di cui era socia ed Gamma S.r.l. che, dalla documentazione acquisita dalla procedura, risultava essere stata la cliente principale e, per alcuni anni anche esclusiva, della società poi fallita. Ha poi elencato il Tribunale: la presenza della firma di Rossi sulla matrice di un assegno circolare emesso il 31 marzo 1988 per conto di Alfa e girato a saldo del pagamento del saldo Iva; la presenza della firma di Rossi apposta, come conducente ma in un caso anche come destinatario, su bolle di accompagnamento dell’anno 1985 e relative a beni acquistati  da Alfa; la quietanza apposta da Rossi su una fattura emessa da Alfa nei confronti di Gamma e da questa saldata; la presenza della firma di Rossi nella veste di conducente anche in tre bolle relative a beni venduti da Alfa nel corso del 1988.

Sulla base di questi elementi, il Tribunale ha dunque ritenuto vera e reale l’effettuazione da parte di Rossi di conferimenti patrimoniali finalizzati al raggiungimento dello scopo proprio della società e precisamente consistenti sia nella concessione gratuita degli immobili ove si svolgeva l’attività sociale sia nella prestazione della fideiussione; ha reputato in secondo luogo provata l’esistenza di una vera e propria  affectio societatis “come causa qualificante delle prestazioni rese dal Rossi, non certamente rinunciabili a manifestazioni di pura e semplice affectio faRossis”.

Il così esposto schema argomentativo va ora esaminato alla luce delle censure che sono state formulate dall’appellante, anticipandosi fin da ora che nessuna di queste appare alla Corte fondata e meritevole di accoglimento.

Principiando l’esame dalle censure in tesi distruttive della realtà o del valore significante degli elementi appena sopra illustrati, rileva la Corte che Rossi ha innanzitutto negato di avere prestato alcuna fideiussione per conto di Alfa. L’affermazione è certamente sorprendente perché, precedentemente, l’opponente aveva ammesso la circostanza (si veda la memoria difensiva nell’interesse di Rossi Paolo presentata nella fase prefallimentare, pag 12: “ la garanzia fideiussoria a favore dell’Istituto YYY, è stata prestata dal Rossi a garanzia delle esposizioni ALFA snc in data 16.7.85, allorquando l’attività aziendale  era in piena espansione “), solo lamentando, nel primo grado, che la prestazione della garanzia non fosse stata intesa dal Tribunale fallimentare come ispirata, semplicemente, da affectio falialis e maritalis (pag 3, atto di citazione ). Il cambiamento di rotta è stato propiziato dalle dichiarazioni testimoniali rese dal curatore nel dibattimento penale celebratosi a carico di Rossi imputato del delitto di bancarotta, laddove il curatore stesso ebbe a escludere che sulla fideiussione ci fosse la sottoscrizione dell’odierno appellato.

L’attento esame delle risultanze processuali conduce però a disattendere la prospettazione difensiva e a mantenere il rilevante dato rappresentato dalla fideiussione nel novero degli elementi significativi ai fini della decisione.

Si inizia con l’osservare che la deposizione dibattimentale del dott. VERDI, curatore fallimentare, non si distingue certamente per la chiarezza. Quegli infatti, premesso di avere nel frattempo ricevuto la documentazione dalla banca, dichiarò davanti al collegio penale che sulla fideiussione non si trovava il nome di Rossi, ma solo la firma di Giolitti  che sottoscriveva per Alfa, (“Si tratta di una fideiussione del Sna Paolo che scrive alla Alfa, quindi San Paolo che garantisce la Alfa. E per la Alfa firma Giolitti “). E’ però agevole rilevare che i dati così offerti dal curatore sono in conferenti essendo invero del tutto irrilevante apprendere che per Alfa aveva firmato Giolitti – legale rappresentante della prima – e non risultando specificato chi avesse in realtà prestato la fideiussione  (non potendosi ovviamente ammettere che il garante sia stato, come sembrerebbe affermare il curatore, l’istinto di credito. In ogni caso, è decisivo rilevare che la fideiussione di cui parla il curatore davanti al giudice penale non è quella che è stata menzionata dal Tribunale; infatti il dott. Verdi parla di una fideiussione datata il 19 gennaio 1987 che garantiva  un’esposizione per 20 milioni di lire oltre a un credito di 50 milioni per anticipo su fatture, mentre già si è detto che il Tribunale ha valorizzato la sottoscrizione, da parte di Rossi , di una fideiussione omnibus stipulata il 16 settembre 1985.

Maggiori lumi un senso del tutto contrario agli assunti dell’appellante si rinvengono piuttosto nel fascicolo del fallimento Rossi dove si rintraccia la domanda di insinuazione al passivo presentata proprio dall’Istituto YYY. Si rileva infatti, dalla documentazione allegata, che l’istanza era documentata  mediante la produzione di un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca contro Alfa e Rossi e che contro quest’ultimo il decreto stesso era stato emesso proprio in forza della fideiussione prestata dall’odierno appellante il 16 settembre 1985 che veniva prodotta a corredo del ricorso monitorio. La realtà documentale in tal modo reperita si rinsalda allora con le ricordate ammissioni formulate da Rossi in sede prefallimentare tanto da far definitivamente concludere che dell’esistenza di quella garanzia prestata dall’odierno appellante in favore di Alfa non è certamente lecito, in questa sede, dubitare.

L’appellante tenta inoltre di sminuire la portata indiziante attribuita dal Tribunale alle dichiarazioni delle socie Felisetti e Giolitti. Invocando in tempo trascorso tra la cessazione dell’attività della società  (1988) e l’anno del fallimento (1992) spiega essere plausibile che la prima non si ricordasse con quali istituti di credito avesse per conto di Alfa trattato e sostiene che l’ignoranza della moglie circa i volumi delle vendite e gli utili sarebbe del tutto comprensibile atteso che ella, assieme alla socia Giolitti , si avvaleva per la gestione contabile e finanziaria di professionisti esterni ai quali venivano consegnati i documenti di rilievo fiscale. Quanto poi ad Giolitti, Rossi vuole giustificare l’assenza di ricordi nella madre circa la qualità di socia con l’età avanzata e con i problemi di salute che avrebbero colpito la donna appena dopo la cessazione dell’attività di Alfa.

Ritiene la Corte che le spiegazioni addotte sul punto dall’appellante e così per estrema sintesi riportate siano del tutto insoddisfacenti, inappaganti e inidonee a smantellare il preciso valore significante che deve senza dubbio riconoscersi al contegno tenuto dalle sue socie al cospetto degli organi fallimentari.

Non appare assolutamente credibile, infatti, imputare solamente al tempo trascorso l’impossibilità per Felisetti, che pure dichiarò al curatore di essersi personalmente occupata della gestione di Alfa, di ricordare con quali istituiti bancari la società avesse intrattenuto i normali rapporti inerenti detta gestione (significativo è peraltro che la stessa Felisetti sia stata in grado di ricordare davanti al curatore di avere a suo tempo intrattenuto un rapporto di deposito personale presso CARIPLO), ovvero di rammentare neppure in via di larga approssimazione l’ammontare delle vendite e degli utili ritratti dalla gestione negli anni di attività della società. La società, infatti, operò alcuni annoi e non può seriamente prospettarsi che le sue vicende ordinarie e quotidiane si siano completamente e irrimediabilmente  cancellate dalla memoria di chi sostiene di avervi dedicato la propria attività amministrativa per tutto quel periodo . La circostanza, poi, che Alfa si avvalesse di professionisti esterni non può all’evidenza comportare che i soci neppure fossero in grado di rendersi conto dell’andamento degli affari,  della produttività aziendale e della redditività del lavoro da essi svolto.

In relazione alla posizione di Giolitti, casalinga ottantenne all’epoca di cessazione dell’attività di Alfa , riesce invece difficile giustificare, in assenza di qualsiasi valida documentazione al riguardo, il suo passaggio da un attiva posizione di amministratrice quale risulta dalle dichiarazioni di Rossi alla più completa ignoranza, confessata davanti al curatore, circa la sua stessa appartenenza alla compagine sociale.

Inconsistenti dunque essendo le giustificazioni addotte dall’appellante, la Corte non può che apprezzare la realtà, ben segnalata dai primo giudici, caratterizzata dalla presenza di due socie certamente digiune non solo delle conoscenze tecniche necessarie per l’espletamento dell’attività industriale propria di Alfa ( che produceva, commissionandoli a terzi, macchinari per l’edilizia), ma anche della pratica amministrativa necessaria per la ordinaria e quotidiana conduzione aziendale. In questo quadro, gli altri elementi evidenziati dal Tribunale relativamente all’ingerenza di Rossi nella gestione dell’attività sociale sono allora evidentemente destinati ad assumere un rilievo tutt’affatto particolare che le contrarie osservazioni dell’appellante non riescono certamente a sminuire.

Rossi si è fatto forte del contratto di associazione in partecipazione stipulato tra lui e Alfa il primo gennaio 1986, sostenendo che il suo oggettivo operare in favore della società trovava piena ed esaustiva spiegazione  appunto in forza di questo rapporto certamente non riconducibile a quello sociale. Sul punto deve però osservarsi quanto segue.

L’attività contemplata dal contratto in questione aveva a oggetto” la progettazione e la sovrintendenza alle costruzioni dei relativi macchinari ed il relativo collaudo”, in pratica l’intera attività operativa di carattere tecnico necessaria per il raggiungimento dello scopo sociale, considerato il fatto che, com’è pacifico, la materiale produzione di quei macchinari era affidata a terzi esterni alla società. Dunque, ben può dirsi che Rossi svolgesse da sé solo l’intera gamma di attività tecnico- operativa della società, progettando i macchinari, sovrintendo alla loro realizzazione presso le diverse officine , eseguendo i collaudi presso i clienti.

Vi sono però molteplici elementi che collocano l’agire si Rossi nell’interesse della società anche al di fuori della pur estesa ed essenziale sfera tecnica di cui si è appena detto. Viene in considerazione in primo luogo quell’attività di consegna ai clienti o di prelievo dai fornitori che è comprovata dalla sottoscrizione delle bolle da parte dell’odierno appellante in qualità di conducente del mezzo utilizzato per il trasporto, attività che non rientra certamente in alcuna delle mansioni coperte dal contratto di associazione , rilevante è altresì che almeno in un’occasione (bolla BETANER dell’8 novembre 1985) Rossi abbia ricevuto la merce destinata a Alfa qualificandosi come destinatario.

Sicuramente inerenti ad attività amministrativa risultano poi quietanza  apposta da Rossi su una fattura emessa da Alfa a carico di Gamma e la sottoscrizione di una matrice di assegno circolare girato a una banca per il pagamento del s”saldo Iva” 1987. L’appellante ha inteso sminuire la portata di questi dati spiegando, per il primo, che la fattura fu da lui quietanziata semplicemente per ragioni di comodità atteso che egli, congiunto delle socie di Alfa,si  trovava  presso la Gamma  in quanto socio di quest’ultima e , per il secondo, che la circostanza non avrebbe valenza alcuna in quanto l’assegno circolare era stato emesso da un istituto bancario e non avrebbe potuto essere girato. La replica di parte appellante risulta però del tutto inconsistente in relazione ad entrambi gli elementi che si sono voluti attaccare. Per quanto attiene alla fattura, resta ineliminabile il fatto che Rossi  ricevette il pagamento destinato a Alfa, si sentì autorizzato a dare quietanza in nome di tale società e, soprattutto, era considerato dalla debitrice soggetto che poteva compiere quelle specifiche attività di rilievo amministrativo. Relativamente all’assegno, al di là della intrinseca fallacia della difesa secondo cui un assegno circolare non potrebbe essere girato, va evidenziato che la firma di  Rossi (che non l’ha riconosciuta ) vergata sulla matrice dell’assegno e sotto l’appostazione manoscritta dante atto dell’avvenuta girata del circolare emesso da Cariplo in favore di Banca Agricola Mantovana per il pagamento dell’Iva altro significato non può avere se non quello che fu lo stesso Rossi a curare l’operazione bancaria attestata dal documento e ad assicurarne la documentazione da conservare agli atti della società. Questo prodigarsi dell’odierno  appellante, all’evidenza, risulta del tutto eccentrico rispetto alle limitate mansioni che gli erano state affidate col contratto di associazione e si inserisce in una più ampia sfera di attività lato sensu gestoria della quale sono segnali anche le altre tracce documentali appena sopra elencate.

Maggiore fortuna, a giudizio della Corte, non hanno neppure le censure rivolte da Rossi alla valutazione delle assunte testimonianze operata dai giudici di Mantova. L’appellante   si è richiamato innanzitutto alla deposizione di Aldo Cremini che, avendo lavorato presso la BETA, uno dei fornitori di Alfa, ha invero affermato che Rossi seguiva la progettazione e sovrintendeva alla costruzione dei pezzi che venivano costruiti per conto della società poi fallita. La testimonianza però, lungi dal confermare l’assunto di parte  appellante secondo il quale l’intervento di Rossi  si sarebbe limitato solo alla parte tecnica e tanto in consonanza col contenuto del contratto di associazione, giustamente è stata invece valorizzata dal Tribunale al fine di  riconoscere la partecipazione dell’odierno appellante anche alle attività commerciali e amministrative della società stessa. Il testimone, infatti, ha altresì dichiarato constargli direttamente che Rossi “ha personalmente gestito i rapporti commerciali della Alfa s.n.c. con la Beta” in particolare precisando che “anche per il costo delle forniture l’unico interlocutore della Beta per conto della Alfa era il Rossi”.

Di segno apparentemente contrario è stata invece la testimonianza di Sergio Milli difatti puntualmente invocata da Rossi che ha contestato al Tribunale di non averla tenuta nella giusta considerazione. Il teste ha dichiarato di non essere a conoscenza di rapporti tra Rossi e Alfa e di avere avuto “contatti commerciali” “con una signora che si qualificava come titolare della Alfa” che provvedeva anche ai pagamenti. Come giustamente rilevato dai primi giudici, però questa deposizione testimoniale non è certamente in grado di elidere la valenza degli elementi che si sono fin qui esponendo.

Pur trascurando di rilevare l’intrinseca debolezza della testimonianza che si saggia laddove essa ha negato ogni conoscenza di rapporti tra Rossi e Alfa mentre il primo avrebbe pur dovuto seguire le lavorazioni che, per conto della seconda, si eseguivano presso l’azienda del testimone, è sufficiente annotare che, mai essendosi prospettata la natura simulata della partecipazione societaria in capo ad Giolitti e a Felisetti, la circostanza che una di costoro in una qualche occasione abbia trattato con uno dei fornitori non vale certamente a escludere  la prospettiva, chiaramente indicata dal teste Cremini, di un Rossi attivamente impegnato a gestire i rapporti con taluni altri dei fornitori di Alfa anche dal punto di vista commerciale. Peraltro, la testimonianza  di Milli è talmente generica che neppure è possibile ricostruire, sulla base della stessa, la realtà di un preciso ruolo gestionale rivestito dalla “sinora che si qualificava come titolare della Alfa” che sia preclusivo della possibilità di attribuire analogo ambito di operatività anche a Rossi.

Gli altri testimoni, diversamente da quanto affermato dall’appellante, nulla aggiungono e nulla tolgono al quadro così delineato. Anche quanto dichiarato dal commercialista Assi secondo il quale  i documenti fiscali di Alfa gli erano recapitati dalla moglie di Rossi e le denunce dei redditi erano firmate dalla madre dello stesso non vale a smentire la ricostruzione operata dal giudice di primo grado. Le condotte che in tal modo vengono attribuite alle due socie palesi della società poi fallita sono infatti del tutto marginali  e non impediscono certamente di prospettare l’interessenza di Rossi nella  compagine sociale comprovata dagli altri elementi probatori fin qui elencati.

Detta efficacia impeditivi non può infine essere riconosciuta neppure al rapporto di lavoro subordinato che Rossi assume di avere avuto, in quegli anni, con una società dell’Italia centrale.  L’assunto – la veridicità del quale riposa peraltro sulle sole parole dell’odierno appellante – non è affatto incompatibile con la prospettazione fatta propria dal Tribunale come dimostra, nel modo più convincente  la seguente considerazione. Secondo Rossi (si vedano le sue osservazioni presentate dopo la convocazione davanti al tribunale fallimentare), il rapporto con la società Ramdel S.r.l., iniziato nel 1985, cessò nell’ottobre 1986; si è però visto che nel 1985 lo stesso Rossi era attivo nell’eseguire  trasporti per contro di Alfa e che, dal primo gennaio 1986, egli si era impegnato contrattualmente a seguire praticamente l’intera attività tecnica della società. Da qui deve quindi concludersi che quel rapporto di lavoro subordinato non era certamente per Alfa e quindi di occuparsi, anche, della sua gestione e delle sue sorti.

Così dunque esaurita l’analisi delle specifiche censure formulate dall’appellante in relazione agli specifici elementi utilizzati dal giudice di primo grado come fondamenti in fatto della sua decisione e dimostrato che le stesse non s sono rivelate certamente idonee a  disgelare, così come preteso dall’appellante medesimo, l’inesistenza dei fatti in cui quegli elementi si sostanziano o della loro valenza indiziante  di un reale rapporto societario di cui anche il Rossi medesimo è stato parte, è agevole, per la Corte, pervenire alla conclusione della discussione sul gravame proposto contro la sentenza dei giudici di Mantova.

Sulla base di una complessiva ricognizione del materiale probatorio, non pare possa seriamente dubitarsi che questo, complessivamente e sinteticamente apprezzato, deponga per la realtà della qualità di socio di Alfa attribuita a Rossi  dal Tribunale Fallimentare.

Certamente i detti elementi, singolarmente considerati, non si presterebbero a sorreggere detta conclusione. Così la sottoscrizione, da parte dell’odierno appellante, di singole bolle di consegna, insolatamente apprezzata, potrebbe essere sintomo si sporadica collaborazione prestata dall’appellante alle congiunte socie della società poi fallita. Anche la prestazione della fideiussione, allorché sia effettuata in favore di società di cui siano titolari persone di famiglia, può essere interpretata, più che alla stregua di un conferimento in vista del raggiungimento dello scopo sociale, come gesto ispirato dalla solidarietà familiare; similmente, allo stesso sentimento può rispondere il mettere a disposizione gratuita dei congiunti locali di proprietà affinché costoro vi svolgano attività commerciale.

Qualora però tutti questi elementi concorrano e vi aggiunga la positiva dimostrazione di una diretta partecipazione del soggetto all’attività operativa e commerciale della società. La scomposizione del quadro complessivo e la separata considerazione di singoli elementi apparirebbe come errata applicazione delle ordinarie regole in tema di valutazione della prova, dovendosi invece procedere alla valutazione del compendio probatorio con visione necessariamente complessiva nella quale il significato indiziario di ciascuno dei dati raccolti va apprezzato alla luce e la stregua di quello proprio degli altri parimenti presenti agli atti.

Il suddetto modo di procedere porta, nella fattispecie, a rinserrare i dati raccolti in questa rappresentazione. Rossi esperto nel settore della costruzione di macchine utensili, fornisce i locali nei quali può iniziare l’operatività di una società formata dalla madre e dalla moglie, entrambe sicuramente assai poco esperte, proclivi e interessate all’attività commerciale. In favore della neo istituita società quegli presta anche  fideiussione personale illimitata, affinché il soggetto commerciale possa espandersi facendo ricorso al credito bancario. Rossi si occupa anche dell’intera parte tecnica dell’attività sociale eseguendo le necessarie progettazioni, sovrintendendo  ai lavori di realizzazione presso terzi, eseguendo i collaudi presso i fornitori, tratta i prezzi delle forniture, che in talune occasioni riscuote presso i clienti il corrispettivo e dà quietanza, che disbriga pratiche amministrative presso le banche con le quali le socie – a tutto concedere  - non dimostrano di avere alcuna dimestichezza.

Il quadro che si è così venuto formando, a giudizio della Corte, non può che essere univocamente significativo, come  giustamente ha reputato il giudice di primo grado, dell’esistenza del rapporto di società tra lo stesso Rossi e le due socie palesi di Alfa.

L’importanza e l’estensione dell’attivarsi di Rossi nell’ambito operativo della società, infatti, non appare altrimenti spiegabile con risultati di altrettanto plausibile verosimiglianza e, in particolare, non può essere certamente spiegato in forza  di quel contratto di associazione i partecipazione col quale si è fatto scudo l’odierno appellante perché questo non riesce certamente a dare ragione di quelle attività ulteriori che esulano dalle specifiche mansioni che nello stesso sono ricompresse. L’affectio societatis, l’attivarsi per la società alle cui sorti Rossi è fattivamente interessato  si disvela poi definitivamente alla luce dei  contributi che lo stesso presta affinché la società possa vivere e prosperare e tanto sia con riferimento agli immobili che con riferimento alla garanzia tale, quest’ultima da legare,  anche sotto il profilo della responsabilità patrimoniale, il garante ai futuri destini della garantita.

La conclusione sui è giunto il Tribunale di Mantova che ha respinto l’opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento proposta da Rossi riconoscendo la sua veste di socio occulto della società Alfa s.n.c. si rivela pertanto del tutto corretta e aderente alle risultanza processuali. Il gravame contro di essa proposto da Paolo Rossi va pertanto  respinto , con la conseguente conferma della decisione  impugnata.

La soccombenza dell’appellante comporta che questi debba essere condannato a rifondere alla procedura appellata le spese del grafo. Esse, in ragione dell’attività defensionale effettivamente espletata quale risulta dal fascicolo di parte e dai verbali di causa, si liquidano in complessivi euro 4.445,66 ( di cui 876,65 per diritti e 3.098,74 per onorari).

 P.Q.M.

La Corte definitivamente pronunciando,

rigetta l’appello proposto da Paolo ROSSI avverso la sentenza n° WWW del Tribunale di Mantova in data XXX; condanna l’appellante a rifondere agli appellati FALLIMENTO della società ALFA S.N.C. e FALLIMENTO di ROSSI PAOLO le spese del presente grado liquidate in euro 4.445,66.