Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 781 - pubb. 01/01/2007

Trascrizione del trust immobiliare

Tribunale Milano, 08 Ottobre 2002. Est. Padova.


Trascrivibilità dell’atto istitutivo di Trust nei registri immobiliari - Ammissibilità - Trascrizione con riserva - Esclusione.



L'istituto del trust ha trovato riconoscimento nell'ambito della nostra legislazione nazionale a seguito della legge di ratifica (n. 364/1989) della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, contenente la definizione, l'individuazione dei connotati salienti e l'indicazione delle possibili forme di disciplina di detto istituto.
Secondo l'art. 12 della Convenzione il Trustee che desidera registrare i beni mobili o immobili, o i documenti attinenti, avrà facoltà di richiederne la iscrizione.
Il Trust appare assimilabile al fondo patrimoniale (art. 167 c.c.) nel quale pure viene posto un limite - per il titolare formale di essi - alla disponibilità di determinati beni per il raggiungimento di uno scopo determinato: fronteggiare i bisogni familiari.
In analogia alla previsione di cui all'art. 2647 c.c. per la costituzione del fondo patrimoniale, anche l'atto costitutivo del trust va dunque assoggettato a trascrizione. Ne consegue dunque che la riserva con la quale il Conservatore ha proceduto alla trascrizione dell'atto costitutivo del trust non è giustificata.


 


omissis

Il Tribunale come sopra costituito, sciogliendo la riserva che precede;

OSSERVA

In data 3 luglio 2001 è stato costituito — con il ministero del notaio dr. Aldo Ceschi — il trust n.10121/101221 di rep., denominato Trust Roma, con il quale il disponente sig. Aldo Bianchi ha istituito in trust determinati beni (meglio specificati nel documento allegato sub C) all'atto di costituzione), vincolati al mantenimento ed alla sussistenza del fratello del disponente, sig. Giorgio Bianchi.

Il predetto disponente ha chiesto al Conservatore dei RR.II. di Milano la trascrizione dell'atto di cui in premessa ed il Conservatore ha provveduto all'incombente "con riserva".

Avverso quest'ultima ha proposto ricorso ex art. 2674 bis c.c. il disponente.

Ciò premesso, va anzitutto osservato che l'istituto del trust, "creato dai tribunali di equità dei paesi della Common Law" (cfr. Convenzione dell'Aja), ha trovato riconoscimento nell'ambito della nostra legislazione nazionale a seguito della legge di ratifica (1.16/10/1989 n. 364) della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, contenente la definizione, l'individuazione dei connotati salienti e l'indicazione delle possibili forme di disciplina di detto istituto.

Il recepimento di quest'ultimo nell'ambito dei diritto interno implica la necessità di applicare al trust — in quanto compatibile — la nostra legislazione nazionale, laddove ciò si renda necessario al fine di consentire all'atto istitutivo di raggiungere gli scopi avuti di mira dal disponente (cfr. art. 15 ultimo comma della Convenzione).

La Convenzione dell'Aja prevede in proposito che "il trust è regolato dalla legge scelta dal costituente" (art. 6) qualora — come nel caso di specie — la legge prescelta preveda la categoria del trust (art. 7). In particolare al punto 11) dell'allegato A dell'atto istitutivo del "Trust Roma" si legge che "il Trust è regolato dalla legge inglese. Le obbligazioni e la responsabilità del Trustee sono disciplinate cumulativamente dalla legge regolatrice del Trust e dalla legge italiana. Per l'applicazione della legge italiana il Trustee è considerato quale gestore di beni che, sebbene di sua proprietà, sono destinati a soddisfare esclusivamente gli interessi altrui e ad essere trasferiti ai Beneficiari Finali. La validità, l'efficacia e l'opponibilità degli atti del Trustee posti in essere in Italia o riguardanti beni siti in Italia sono regolate dalla legge italiana".

Nel caso che ci occupa non è oggetto di valutazione la validità o meno del trust, ma unicamente il profilo strettamente formale della sua trascrivibilità nei RR.II..

Ritiene il Collegio che la rilevanza attribuita dalla Convenzione dell'Aja alla disciplina prescelta dal disponente sia determinante ai fini della decisione e dunque va richiamata la previsione di cui al punto 11) dell'atto istitutivo del Trust, più sopra enunciata testualmente.

Nell'atto istitutivo del Trust Roma peraltro — al punto 36) relativo al "regime dei beni del Trust" — è previsto che "tutte le volte che si tratti di beni o diritti iscritti o iscrivibili in registri, pubblici o privati, il Trustee è tenuto a richiederne l'iscrizione o nella sua qualità di Trustee del Trust o al nome del Trust o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del Trust".

A tale disposizione unilaterale va coordinata la previsione contenuta nell'art. 12 della Convenzione, per la quale "il Trustee che desidera registrare i beni mobili o immobili, o i documenti attinenti, avrà facoltà di richiedere la iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del trust, a meno che ciò non sia vietato o sia incompatibile a norma della legislazione dello Stato nel quale la registrazione deve aver luogo".

Dunque la Convenzione non ha adottato una disciplina "impositiva" di una forma di pubblicità per il trust, ma ha fatto salva la facoltà del trustee di provvedere ad essa, qualora non sia vietata o sia incompatibile con la legislazione interna nazionale dello Stato in cui la registrazione viene richiesta.

Dalla lettura combinata delle disposizioni contenute nella Convenzione e delle previsioni unilaterali contenute nell'atto istitutivo del trust consegue che la possibilità per il trustee di richiedere la trascrizione del trust è connessa all'assenza di un divieto nella legislazione nazionale italiana ovvero alla sua compatibilità con essa.

In tale ambito rileva dunque valutare il contenuto e la funzione della figura giuridica del trust. L'istituto del trust — come evidenziato in premessa — trova riconoscimento nel diritto interno a seguito della ratifica operata dalla nostra legge nazionale del 16 ottobre 1989. Peraltro — in virtù del recepimento diretto dal testo della Convenzione dell'Aja — il trust entra nell'ambito del nostro ordinamento giuridico nei termini previsti dalla Convenzione stessa.

Quest'ultima non contiene una disciplina puntuale, né definisce concettualmente l'istituto, ma si limita (come evidenziato) ad individuame le caratteristiche strutturali salienti ed a stabilire un criterio di riferimento per determinare la legge regolatrice.

A tale ultimo riguardo dal combinato disposto dì cui agli art. 2 e 11 della Convenzione si evince che nel trust si individuano: A) un disponente (il soggetto che istituisce il trust); B) un insieme di beni (mobili e/o immobili) costituenti l'oggetto del trust, originariamente di proprietà del disponente, ma che in virtù del trust vengono intestati al trustee senza però entrare a far parte del patrimonio di quest'ultimo, costituendo invece una "massa distinta", da gestire nell'interesse del beneficiario ovvero per un fine specifico; C) il trustee (il soggetto onerato del controllo e gestione dei beni di cui al capo B); D) il beneficiario del trust ovvero lo scopo specifico al quale è mirata l'istituzione del trust.

Dai connotati salienti del trust ora enunciati emerge come l'intestazione dei beni del trust passi formalmente dal disponente al trustee per costituire una "massa distinta" dal patrimonio di quest'ultimo, al quale viene posto un limite di disponibilità, in quanto essa è vincolata dalla destinazione stabilita nel trust, così che il trustee non ne possa disporre in proprio né essa possa essere aggredita dai creditori del trustee o suscettibile di atti di disposizione anche mortis causa da parte del gestore.

Si tratta dunque di una sorta di "cristallizzazione" dei beni, sottratti al patrimonio del disponente, ma non entrati a far parte neppure del patrimonio del trustee, che su di essi ha unicamente poteri e doveri di gestione fiduciaria nei termini stabiliti dall'atto istitutivo del trust.

Nell'ottica della problematica rappresentata dalla trascrivibilità dell'atto costitutivo del trust, appare consequenziale come, in presenza dei connotati sopra individuati, il trust non possa essere assimilato ad un atto di trasferimento della proprietà o ad uno di quelli elencati all'art. 2643 c.c. ovvero di cui all'art. 2645 c.c..

Piuttosto il Trust appare assimilabile al fondo patrimoniale (art. 167 c.c.) nel quale pure viene posto un limite — per il titolare formale di essi — alla disponibilità di determinati beni per il raggiungimento di uno scopo determinato: fronteggiare i bisogni familiari.

In analogia alla previsione di cui all'art. 2647 c.c. per la costituzione del fondo patrimoniale, anche l'atto costitutivo del trust va dunque assoggettato a trascrizione.

Peraltro l'assimilazione di carattere sostanziale sopra evidenziata induce alla prospettata conseguenza sul regime di pubblicità dell'atto costitutivo proprio in considerazione dell'esigenza di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione posto a carico dei beni, trattandosi di beni aventi natura immobiliare (per i quali il legislatore nazionale prevede una disciplina tutta improntata al regime pubblicistico).

Ne consegue dunque che la riserva con la quale il Conservatore ha proceduto alla trascrizione dell'atto costitutivo del trust non è giustificata.

P. Q. M.

Ordina al Conservatore — con esonero dello stesso da ogni responsabilità — di eliminare la riserva apposta alla trascrizione dell'atto datato 3 luglio 2002, di cui al n.218419/29424 di rep. oggetto del presente ricorso, trascritto con riserva in Milano in data 10 luglio 2002 al n.  Reg. Gen. e n.  Registro particolare.