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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 790 - pubb. 02/07/1910.

Azione revocatoria e imposta di registro


Commissione tributaria regionale di Napoli, 27 Settembre 2001. .

Azione revocatoria di pagamento - Condanna restitutoria - Tassa fissa di registro - Applicabilità.


La sentenza che revochi un pagamento ai sensi dell'art. 67 l. fall. e conseguentemente condanni alla restituzione di quanto ricevuto non è assoggettabile ad imposta proporzionale di registro, bensì a tassa fissa ai sensi dell'art. 8 Tariffa allegata al d.p.r. n. 131/1986, lett. e).

 

omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorsi notificati l'8 agosto e il 1° settembre 1997 il Credito Italiano s.p.a., in persona dei legali rappresentanti, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano De Simone di Napoli e Paolo Dalmartello di Milano, e la Società Cordusio fiduciaria per azioni, in persona dell'amministratore delegato, rappresentata dall'avv., impugnavano l'avviso di liquidazione notificato, rispettivamente il 16 e il 24 luglio 1997, con il quale l'Ufficio del registro, atti giudiziari e ammende di Napoli chiedeva il pagamento di lire 1.617.787.000 per imposta proporzionale ed accessori, in relazione alla sentenza del 17 giugno 1997, n. 5776 con la quale il Tribunale di Napoli, decidendo sulla domanda di revocatoria fallimentare proposta dal fallimento COS.PAR s.r.l., Costruzioni e Partecipazioni, nei confronti del Credito Italiano, della Cordusio e di Iandolo Rosario, revocava il pagamento di lire 36.365.174.904 effettuato il 22 luglio 1991 a favore del Credito Italiano e, per l'effetto, condannava detto istituto alla restituzione della somma all'attore.

Eccepivano i ricorrenti l'erronea applicazione dell'imposta proporzionale con l'aliquota del 3%, di cui all'art. 8, letto b) della Tariffa allegata al d.p.r. 131/1986, in quanto la sentenza che accoglie l'azione revocatoria, promossa ai sensi dell'art. 67 della legge fallimentare, non implica alcun trasferimento della proprietà del bene, ma ha carattere restitutorio ed è quindi soggetta a tassa fissa di registro a norma della lett. e) del predetto art. 8.

Replicava l'Ufficio con note del 14 novembre 1997 facendo presente che la sentenza in esame andava qualificata come sentenza di condanna, costituendo per l'attore titolo per pretendere la somma e, come tale, tassabile con l'aliquota prevista dalla lett. b) dell'art. 8 della Tariffa.

La Commissione tributaria provinciale di Napoli si pronunciava con due sentenze: la sezione 21, investita del ricorso proposto dal Credito Italiano, con decisione del 15 dicembre 1997, n. 668 depositata il 20 aprile 1998, ritenuta la sentenza del Tribunale come inequivocabile pronuncia di condanna, rigettava il ricorso compensando le spese; la sezione 33, decidendo sul ricorso proposto dalla Cordusio società fiduciaria, con sentenza del 5 febbraio 1998, n. 9 depositata lo stesso giorno, ritenuto che il Tribunale aveva statuito la condanna alla restituzione e non al pagamento, accoglieva il ricorso compensando le spese.

La prima sentenza veniva impugnata dall'Unicredito s.p.a. (nuova denominazione assunta a seguito della delibera del 3 agosto 1998), in persona dei legali rappresentanti Scalia Emesto, direttore e Borghi Giuseppe, condirettore,. rappresentato e difeso dagli Avv, che proponeva appello con atto notificato il 21 aprile 1999, ribadendo le precedenti argomentazioni e facendo presente che altra sezione della stessa Commissione tributaria provinciale di Napoli si era pronunciata favorevolmente sull'avviso di liquidazione accogliendo il ricorso della Cordusio società fiduciaria per azioni. Contro la seconda sentenza proponeva appello l'Ufficio del registro atti giudiziari e ammende di Napoli con atto notificato il 18 marzo 1999, ribadendo quanto precedentemente dedotto e mettendo in evidenza che per la stessa vertenza altra sezione della Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso proposto dal Credito Italiano.

Il 21 giugno 1999 si costituiva l'Ufficio depositando le proprie deduzioni all'appello dell'Unicredito Italiano con le quali rinnovava le considerazioni già esposte, e il 17 maggio 1999 la Società Cordusio presentava memorie di resistenza al gravame dell'Ufficio. (Omissis).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva la Commissione che l'appello dell' Unicredito Italiano è fondato, mentre quello dell'Ufficio non offre elementi per censurare l'operato dei primi giudici.

Entrambi i gravami riguardano il modo di tassare la sentenza del Tribunale di Napoli chiedendo la società appellante la tassazione in misura fissa ai sensi dell'art. 8, lett. e) della Tariffa allegata al d.p.r. 131/1986 e l'Ufficio l'applicazione della letto b), che prevede l'imposta proporzionale con l'aliquota del 3%.

Il predetto art. 8 disciplina la registrazione degli atti dell' autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio e prevede, alla lett. b), quelli recanti condanna al pagamento di somme e valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, con l'applicazione dell'aliquota proporzionale del 3%, e alla letto e) quelli che dichiarano la nullità, o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di danaro o beni, o la risoluzione di un contratto, con l'applicazione della ,misura fissa di lire 250.000.

Il dispositivo della sentenza del Tribunale di Napoli, che ha accolto la domanda di revocatoria fallimentare, ad avviso del collegio, rientra nella previsione legislativa della lett. e) dell'art. 8 della Tariffa allegata al citato d.p.r. 131/1986. I giudici della settima  sezione civile, infatti, pronunciando sulle domande proposte dal fallimento COS.PAR. s.r.l. nei confronti del Credito Italiano s.p.a., della Cordusio s.p.a. e di Iandolo Rosario, hanno accolto la domanda e, previo annullamento del contratto di pegno su titoli in data 5 ottobre 1990 intercorso tra Iandolo Rosario e il Credito Italiano attraverso la società fiduciaria Cordusio e di tutti gli atti negoziali propedeutici ed esecutivi compiuti dal convenuto Iandolo Rosario, anche per interposta persona, hanno revocato il pagamento di lire 36.365.174.904 effettuato in data 22 luglio 1991 a favore del Credito Italiano mediante accredito sul conto corrente bancario acceso dalla COS.PAR, condannando per l'effetto il Credito Italiano alla restituzione di detta somma in favore del fallimento della COS.PAR.

Al riguardo, i giudici di primo grado della sezione 33 hanno opportunamente osservato - con considerazioni che questo collegio condivide - che non a caso la sentenza in questione contiene una statuizione di condanna della convenuta alla restituzione, anziché al pagamento della somma in essa indicata in favore dell' attore, quasi a voler evidenziare la collocazione autonoma di detta condanna, quale condanna restitutoria, costituente un accessorio rispetto alla statuizione principale, che è la declaratoria di revoca del pagamento fatto dalla società COS.PAR. al Credito Italiano, pronunciata all'esito di un giudizio di revocatoria fallimentare promosso dal curatore del fallimento della suddetta società.

Hanno poi messo in evidenza come non sembra dubbio che tra le ipotesi previste dalla lett. e) dell'art. 8 e quella in argomento vi è una assoluta identità di ratio, che è quella di applicare l'imposta fissa a quegli spostamenti patrimoniali che avendo natura meramente accessoria rispetto a determinati provvedimenti giurisdizionali, non sono espressione o indice di reale capacità contributiva, che si ha solo in presenza di un trasferimento in senso economico, ma non quando, come nel caso di specie, questo debba considerarsi tamquam non esset a seguito di provvedimento giurisdizionale che in definitiva lo ha privato del suo valore economico.

Hanno infine concluso che, nel caso in esame, la restituzione della somma di danaro avviene soltanto ai fini esecutivi, tant'è che colui che ha restituito la somma in adempimento della sentenza è pur sempre creditore di detta somma nella procedura concorsuale che andrà a svolgersi.

Va osservato, inoltre, che la natura dell'azione revocatoria fallimentare, come sopra delineata, è confermata dalla giurisprudenza. Per la Commissione tributaria regionale di Catania, infatti, la sentenza che dispone, a conclusione vittoriosa dell'azione revocatoria ex art. 67 l. fall., l'attribuzione dell'immobile al fallimento, non è soggetta all'imposta proporzionale non comportando essa alcun trasferimento del bene e non producendo alcuna retrocessione tassabile (15 aprile 1988, in Fisco, 1988).

Per la Corte di Cassazione, poi, l'azione revocatoria non determina il ritrasferimento del bene al fallito, ma la sua acquisizione al fallimento ai limitati fini esecutivi e conservativi della procedura concorsuale (Cass., 2 aprile 1984, n. 2154).

La stessa sentenza del Supremo Collegio, citata dall'Ufficio sia nell'appello contro la pronuncia della sezione 33 nei confronti della Cordusio, sia nelle deduzioni al gravame dell'Unicredito Italiano contro la decisione della sez. n. 21, nell'affermare che l'azione revocatoria fallimentare ha la funzione di restaurare l'integrità della garanzia patrimoniale, espressamente sancisce che la sentenza di revoca di un atto di compravendita, resa in accoglimento dell'azione revocatoria promossa ai sensi dell'art. 67 l. fall., non è assoggettabile ad imposta proporzionale (Cass., sez. I, 8 febbraio 1989, n. 794).

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