Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8108 - pubb. 19/11/2012

Concordato fallimentare e potere del giudice delegato di rilevare l'illegittimità della proposta; condizioni e limiti per la valorizzazione dell'accorciamento dei tempi di liquidazione

Tribunale Milano, 05 Marzo 2012. Est. Vitiello.


Concordato fallimentare – Valutazione di convenienza – Potere del giudice delegato di arrestare il procedimento in ipotesi di proposta illegittima – Sussistenza.

Concordato fallimentare – Controllo del giudice delegato sulla ritualità della proposta – Attuazione del controllo prima dell’acquisizione del parere del comitato dei creditori – Ammissibilità.

Concordato fallimentare – Criteri di formazione delle classi – Distinzione tra correttezza dei criteri di aggregazione e rispetto dei criteri tecnico giuridici a pena di inammissibilità – Rilievo del giudice delegato.

Concordato fallimentare – Accertamento dell’esistenza della condizione di ammissibilità della proposta ai sensi dell’articolo 124, comma 3, l.f. – Valorizzazione dell’accorciamento dei tempi di soddisfazione dei creditori – Inammissibilità.



Nel concordato fallimentare, la valutazione di convenienza spetta esclusivamente al comitato dei creditori e al curatore, ai quali solo compete di valutare la preferibilità della soluzione concordataria rispetto alla liquidazione fallimentare. Se, quindi, è vero che il giudice delegato non dispone più del potere di valutare la convenienza della proposta, egli può comunque arrestare il procedimento, anche prima del giudizio di omologazione del tribunale qualora la proposta sia illegittima e, quindi, inammissibile. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il controllo sulla ritualità della proposta che, in base all'articolo 125, legge fallimentare, deve essere effettuato dal giudice delegato, può esplicarsi anche prima dell'acquisizione del parere del comitato dei creditori qualora tale ultimo passaggio si riveli del tutto inutile a causa della illegittimità della proposta stessa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il principio secondo il quale, nel concordato fallimentare, le classi possono comprendere soltanto i creditori chirografari ab origine o quelli privilegiati che, non trovando soddisfazione totale o parziale nella liquidazione dei beni sui quali il privilegio insiste, degradano in toto o in parte al chirografo, non attiene al profilo della correttezza dei criteri di aggregazione dei creditori nelle singole classi (omogeneità di posizione giuridica ed interesse economico) bensì ad aspetti tecnico-giuridici che vanno rispettati a pena di inammissibilità della proposta e che, come tali, possono essere rilevati dal giudice delegato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La valorizzazione monetaria dell’accorciamento dei tempi di soddisfazione dei creditori (dipendente dall’incertezza dei tempi per la liquidazione fallimentare) non è consentita allo scopo di accertare l’esistenza della condizione di ammissibilità della proposta di concordato fallimentare prevista dall’articolo 124, comma 3, legge fallimentare, della soddisfazione dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca in misura non inferiore a quella realizzabile dal fallimento. Del vantaggio derivante dall’accorciamento dei tempi è, invece, possibile tener conto ai fini del giudizio di convenienza che, traducendosi in una prognosi riferita alla complessiva posizione della massa dei creditori, meglio si presta ad una valutazione ancorata anche a dati incerti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 124 l. fall.

Massimario, art. 125 l. fall.


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