Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8755 - pubb. 08/04/2013

Accertamento del passivo, conflitto fra giudicati, errore di diritto e revocazione

Tribunale Monza, 09 Gennaio 2013. Est. Silvia Giani.


Fallimento - Accertamento del passivo - Giudicato endoconcorsuale - Effetti - Preclusione endoconcorsuale limitata al diritto fatto valere in via sommaria in sede di verifica del passivo.

Fallimento - Errore essenziale di fatto - Nozione - Accertamento del passivo - Conflitto fra giudicati - Revocazione - Esclusione.



La pronuncia di rigetto del credito in sede di verifica dello stato passivo produce effetti di giudicato endoconcorsuale, una preclusione pro iudicato idonea a produrre l’immutabilità degli effetti del provvedimento, la quale non si estende agli antecedenti logici necessari, al rapporto complesso su cui si fonda il diritto dedotto in via sommaria, ma è limitata al diritto immediatamente fatto valere in via sommaria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’errore essenziale di fatto si concreta non già in un inesatto apprezzamento del materiale probatorio od in una errata valutazione giuridica di un fatto, ma in una falsa percezione della realtà da parte del giudice; in sede concorsuale, non può, quindi, essere considerato tale il conflitto fra giudicati, posto che l'articolo 96 L.F. non prevede quale ipotesi di revocazione l'errore di diritto e in particolare il conflitto di giudicati, ma solo la falsità, il dolo, l'errore essenziale di fatto o il rinvenimento di documenti decisivi prima ignorati. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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