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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1085 - pubb. 07/01/2008.

Conflitto di interessi, know your merchandise rule e quantificazione del danno


Tribunale di Roma, 11 Ottobre 2007. Est. Donatella Formisano.

Negoziazione in conflitto di interessi - Dimostrazione del perseguimento di un interesse ulteriore - Necessità.

Negoziazione di titoli privi di rating - Know your merchandise rule - Obbligo dell'intermediario di possedere una adeguata conoscenza del prodotto - Necessità.

Intermediazione finanziaria - Danno subito dall'investitore - Rivalutazione monetaria - Lucro cessante.


Non può affermarsi che la negoziazione sia avvenuta in conflitto di interessi ove difetti la dimostrazione che l'intermediario abbia perseguito un interesse diverso ed ulteriore rispetto a quello costituito dal corrispettivo percepito per l'attività svolta. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'assenza di rating e quindi di una obiettiva valutazione del rischio di credito avrebbe dovuto consigliare l'intermediario, che è operatore professionale al quale è richiesto un adeguato livello di diligenza, di procurarsi una effettiva conoscenza dei prodotti finanziari negoziati, al di là di quella ricavabile dalle notizie da chiunque acquisibili sulla stampa specializzata o con la mera lettura dei bilanci sociali. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il danno subito dall'investitore in dipendenza della violazione dei doveri informativi dell'intermediario è soggetto a rivalutazione monetaria ed ad esso va aggiunto il danno da lucro cessante costituito dalla differenza fra l'ammontare del debito di valore rivalutato secondo gli indici Istat e la somma che sarebbe risultata da un impiego presumibile della somma originariamente dovuta. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Carlo Carbone


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