Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1209 - pubb. 04/05/2008

Nullità, indebito oggettivo, interessi e mala fede

Tribunale Torino, 18 Dicembre 2007. Est. Rossana Zappasodi.


Intermediazione finanziaria – Mancanza di contratto quadro – Nullità – Indebito oggettivo – Debito di valuta – Mancata prova della mala fede della banca – Decorrenza degli interessi dalla domanda.



In mancanza in ordine alla sua esistenza deve essere dichiarata la nullità del contratto di negoziazione con conseguente obbligo restitutorio del capitale investito, posto che l’invalidità del titolo conferisce al versamento natura di indebito oggettivo. Trattandosi di debito di valuta, all’importo capitale vanno aggiunti gli interessi nella misura legale che, stante la mancata prova di un profilo di mala fede della banca, decorrono dalla domanda. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Giorgio Amerio


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