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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12626 - pubb. 13/05/2015.

Produzione in giudizio del contratto quadro non sottoscritto dalla banca e revoca da parte del cliente della volontà di contrarre


Tribunale di Roma, 29 Settembre 2014. Est. Romano.

Obbligazioni e contratti - Produzione in giudizio del contratto non sottoscritto - Volontà di aderire al contratto perfezionandolo in termini negoziali e probatori - Necessità che l'altra parte mantenga ferma la volontà di contrarre - Manifestazione della volontà di revoca - Effetti - Fattispecie in tema di contratto di negoziazione di strumenti finanziari


In ordine agli effetti della produzione in giudizio del contratto che non sia stato sottoscritto dalla parte, occorre precisare che, invocando a proprio favore il documento sottoscritto ex adverso, si può ritenere che la parte producente manifesti l'univoca volontà di aderire al contratto e di perfezionarlo sia in termini negoziali sia in termini probatori. Sennonché, alla produzione in giudizio del documento non sottoscritto non può riconoscersi altro effetto che quello di sostituire la mancata sottoscrizione contestuale. Ciò significa che la volontà di adesione al contratto, manifestata dalla parte producente, intanto determina l'incontro delle volontà in quanto la produzione intervenga in un giudizio proposto nei confronti dell'altra parte del contratto, che lo ha già sottoscritto e che mantenga ferma la volontà di contrarre. L'incontro delle volontà su un piano sostanziale, infatti, si determina solo se la controparte del processo, che ha già sottoscritto il contratto, al momento della produzione non abbia manifestato la volontà di revoca. Per contro, quando il giudizio non è proposto contro colui che ha sottoscritto il contratto, sebbene contro una parte che non l'ha firmato, la produzione del documento in sostituzione della sottoscrizione mancante non può certo produrre l'effetto dell'incontro delle volontà. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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