Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14716 - pubb. 12/04/2016

Responsabilità dell’intermediario per fatto illecito del promotore finanziario

Tribunale Roma, 02 Febbraio 2016. Est. Clelia Buonocore.


Intermediazione finanziaria – Responsabilità dell’intermediario per fatto illecito del promotore finanziario ex art. 31 d.lgs. n. 58/1998 – Natura oggettiva – Nesso di occasionalità necessaria tra condotta del promotore e danno arrecato al terzo – Sufficienza

Intermediazione finanziaria – Responsabilità dell’intermediario per fatto illecito del promotore finanziario ex art. 31 d.lgs. n. 58/1998 – Consegna al promotore di somme di denaro con modalità difformi – Appropriazione indebita delle somme – Interruzione nesso di causalità tra attività svolta dal promotore e consumazione dell’illecito – Esclusione

Intermediazione finanziaria – Responsabilità dell’intermediario per fatto illecito del promotore finanziario ex art. 31 d.lgs. n. 58/1998 – Responsabilità esclusiva o concorrente del cliente ex art. 1227 c.c. nella determinazione dell’evento lesivo – Esclusione



Il disposto dell’art. 31, III co., del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (norma che costituisce una specificazione della generale previsione dell’art. 2049 c.c) configura, in capo all’intermediario, una responsabilità oggettiva indiretta per il fatto illecito del promotore finanziario cui abbia conferito l’incarico. Tale responsabilità sorge a prescindere dalla sussistenza di uno stretto nesso eziologico tra le mansioni in concreto affidate al promotore e l’evento dannoso, essendo invece sufficiente la sussistenza di un rapporto di occasionalità necessaria (e cioè l’insorgenza di una situazione, per effetto dell’incarico affidato, tale da aver agevolato o reso possibile il fatto illecito ed il conseguente evento dannoso, quand’anche l’incaricato abbia agito al di là delle proprie incombenze o addirittura violando le prescrizioni impartite, purché nell’ambito delle proprie mansioni). (Valentina Greco) (riproduzione riservata)
 
La mera circostanza che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest’ultimo sarebbe legittimato a riceverle, di per sé sola, non vale, in caso d’indebita appropriazione di dette somme, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell’attività del promotore finanziario e la consumazione dell’illecito, e non preclude, pertanto, la possibilità d’invocare la responsabilità solidale dell’intermediario preponente, atteso che la richiamata normativa è destinata a tutelare gli interessi del risparmiatore e non può essere, quindi, interpretata nel senso che da essa derivi un onere di diligenza a carico del medesimo, la cui violazione gli sia addebitabile a titolo di colpa concorrente o esclusiva. (Valentina Greco) (riproduzione riservata)

È esclusa la responsabilità esclusiva o concorrente della cliente ex art. 1227 c.c. nella determinazione dell’evento lesivo non risultando in alcun modo la collusione o la consapevole e fattiva acquiescenza della cliente agli illeciti perpetrati dal promotore e dovendosi, anzi, ritenere che quest’ultimo sia riuscito ad ottenere il versamento con modalità anomale delle somme destinate ad investimenti proprio approfittando del rapporto fiduciario instaurato con la cliente. (Valentina Greco) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Valentina Greco


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