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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17250 - pubb. 16/05/2017.

Finanziamento erogato dall’istituto di credito per l’acquisto di un prodotto derivato a copertura del rischio di rialzo del tasso


ABF di Roma, 02 Febbraio 2017. Est. Greco.

Banche – Mutuo – OTC – Finanziamento – Rischio – Collegamento negoziale – Informazione – Trasparenza – Competenza Abf


Laddove sia in contestazione la validità ed efficacia di un finanziamento erogato dall’istituto di credito per l’acquisto di un prodotto derivato a copertura del rischio di rialzo del tasso in connessione con un mutuo ipotecario a tasso variabile – alla luce del criterio della “prevalente finalità” dell’operazione nel suo complesso che, nel caso di specie, ha natura di finanziamento (e non investimento) - deve ritenersi sussistente la competenza dell’Abf.
Nel merito, stante la natura complessa dei derivati, la consegna al cliente del contratto quadro per operazioni sugli strumenti finanziari OTC non può considerarsi sufficiente per il corretto adempimento dell’obbligo informativo ex art. 21 TUF. Non può, infatti, ritenersi che un’informazione generale delle caratteristiche delle componenti derivate elementari sia sufficiente, senza una dettagliata e puntuale informazione in merito al rischio, alla liquidità del prodotto, alla volatilità del prezzo, non potendosi ritenere ammissibile l’utilizzo di moduli informativi prestampati e standardizzati.
In verità, nel caso di specie, la mancanza di chiarezza e di adeguata informazione attiene all’operazione nel suo complesso, come desumibile dalla circostanza che né nell’ordine di acquisto, né nel contratto quadro si faccia espresso riferimento al fatto che il premio dovuto fosse stato oggetto di finanziamento; tale aspetto, congiuntamente alla mancanza della documentazione contrattuale relativa al finanziamento, rappresenta un’ulteriore conferma del fatto che i clienti non siano stati di fatto posti nelle condizioni di comprendere appieno le modalità concrete di realizzazione dell’operazione e, quindi, la portata dell’impegno restitutorio sugli stessi gravante. Ciò appare peraltro aggravato dal fatto che nella documentazione relativa al rapporto di copertura non vi sia alcun riferimento agli effetti restitutori di una eventuale estinzione anticipata, né alle modalità di calcolo del controvalore del prodotto finanziario.
Conseguenza delle violazioni connesse è che l’intermediario tenga indenne il cliente risparmiatore dal maggior aggravio economico determinato dal suo comportamento. (Laura Albanese) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Laura Albanese


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