Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18322 - pubb. 25/10/2017

‘Operazioni baciate’: nullità della vendita di azioni della banca controllata contestualmente ad apertura di credito

Tribunale Torino, 02 Febbraio 2017. Est. Astuni.


Contratti finanziari – Acquisto di azioni di banca controllata dall’istituto collocante – Abbinamento con apertura di credito – Nullità



L’acquisto di azioni di una banca con finanziamento concesso da un istituto di credito controllato dalla prima, in abbinamento alla concessione di apertura di credito, viola norme imperative, e la violazione è rilevata d’ufficio.
Può presumersi che la controllata abbia collocato le azioni di nuova emissione su sollecitazione della controllante in un’operazione di raccolta di capitali massiva.
La contestualità tra finanziamento e acquisto di azioni, l’assenza di provvista sul conto al momento del passaggio del’operazione di acquisto e il nesso di controllo tra le due società appaiono sufficienti ad affermare la violazione dell’art.2358 c.c., con conseguente nullità dell’operazione di utilizzo della provvista di fido.
Se l’impresa ha una posizione dominante all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, l’abbinamento di prodotti può rappresentare pratica abusiva ai sensi dell’art.3, lett.d), della legge 287/90.
Al fine di verificare una pratica abusiva rileva l’operazione “com’è”, non la rappresentazione che ne è stata data sulla carta.
Alla nullità dell’atto segue lo storno dal saldo debitore: a) del capitale corrispondente all’investimento fatto; b) del delta di interessi indotto dai maggiori numeri debitori generati dal saldo capitale indebito. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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