Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1941 - pubb. 21/12/2009

Ratio dell’art. 31 erg. 11522/1998 e valore probatorio della dichiarazione di operatore qualificato

Tribunale Torino, 23 Novembre 2009. Est. Maria Dolores Grillo.


Intermediazione finanziaria – Operatore qualificato – Dichiarazione di cui all’art. 31 reg. Consob 11522/1998 – Ratio della norma – Valore probatorio della dichiarazione del legale rappresentante della società.



Posto che la ratio della norma di cui all’art. 31 del reg. Consob n. 11522/1998 è quella di richiamare l’attenzione del legale rappresentante della società circa l’importanza della dichiarazione di operatore qualificato e di svincolare l’intermediario dall’obbligo di compiere un accertamento sulla effettiva corrispondenza tra realtà e contenuto della dichiarazione medesima, si deve ritenere che, in mancanza di elementi contrari emergenti dalla documentazione già in possesso dell’intermediario, la dichiarazione ridetta, pur non avendo valore confessorio – in quanto volta alla formulazione di un giudizio e non alla affermazione di scienza e verità su un fatto – esoneri l’intermediario dall’obbligo di ulteriori verifiche sul punto e, in mancanza di contrarie allegazioni specificamente dedotte e dimostrate dalla parte interessata, possa costituire argomento di prova da porre a base della decisione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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