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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21682 - pubb. 21/05/2019.

Derivati sottoscritti da P.A., elementi essenziali del contratto e obbligo dell’intermediario di esplicitare l’iniziale valore negativo


Appello di Milano, 13 Febbraio 2019. Est. Nuzzaci.

Derivati sottoscritti da P.A. – Accordo negoziale fra le parti – Elemento essenziale del contratto – Obbligo dell’intermediario di esplicitare l’iniziale valore negativo del contratto in adempimento dei doveri di cui all’art 21 t.u.f. – Sussiste


Costituisce elemento essenziale del contratto swap (richiesto a pena di nullità ex art 1325 c.c.), il costo -ovvero il margine / remunerazione / corrispettivo spettante alla banca che ha costruito il derivato- che, inserito nella struttura dello swap, influisce certamente sulla misura del mark to market iniziale e, quindi, sull’alea che ciascuna parte si assume; esso deve pertanto essere oggetto di consapevole consenso del cliente, in quanto – in assenza di un mercato con prezzi confrontabili – detto elemento, di difficile conoscibilità per il cliente, è essenziale per la valutazione di opportunità che precede la stipula del contratto derivato nonchè per l’espressione di una consapevole e valida volontà negoziale. (Duilio Manella) (riproduzione riservata)

E’ “inconcepibile” che la banca/intermediario possa non esplicitare nel contratto IRS la presenza e l’entità del margine di profitto, ed in ogni caso il valore di partenza negativo del contratto a svantaggio del cliente, in quanto una tale situazione è in grado di falsare l’equilibrio probabilistico e dunque contrattuale tra le parti, le quali possono certamente addivenire ad un contratto aleatorio (il cui scopo sia una scommessa sull’andamento di un parametro finanziario come l’Euribor) purché i termini della scommessa siano assolutamente trasparenti per entrambi i contraenti. (Duilio Manella) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Duilio Manella


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