Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2445 - pubb. 08/11/2010

Mancata sottoscrizione del contratto quadro ed esecuzione da parte della banca

Tribunale Torino, 29 Settembre 2010. Est. Maria Dolores Grillo.


Contratto quadro - Forma scritta - Mancata sottoscrizione - Nullità - Principio di esecuzione - Equipollente - Esclusione.

Contratto quadro - Forma scritta - Produzione in giudizio di contratto non sottoscritto dalla banca - Equipollente - Esclusione - Controparte diversa dall’originario contraente - Eccezione di nullità antecedente alla produzione - Revoca implicita - Sussistenza.

Obbligazioni argentine - Adesione all’arbitrato internazionale ICSID - Rinuncia all’azione nei confronti dell’intermediario - Esclusione - Oggetto diverso.



Il contratto di negoziazione (c.d. contratto quadro) deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità; il requisito obbligatorio della forma scritta non esclude tuttavia che la conclusione del contratto quadro possa risultare da un insieme di dichiarazioni scambiate fra i contraenti, purché esse siano scritte e non orali, con la conseguenza che non può valere come accettazione scritta il principio di esecuzione dato al contratto medesimo dalla banca. (Tiziana Sorriento) (riproduzione riservata)

La produzione in giudizio da parte della banca del contratto quadro da essa non sottoscritto non può valere come equipollente della sottoscrizione del contratto, richiesta dalla legge a pena di nullità, se la controparte del giudizio non è la stessa che aveva già sottoscritto il contratto (nella fattispecie, l’attrice era una dei quattro contraenti originali) e se il consenso prestato con la originaria sottoscrizione sia stato revocato prima della produzione. In tal senso, l’eccezione di nullità del contratto quadro per mancata sottoscrizione della banca, proposta dall’attrice prima della produzione del contratto da parte della convenuta, deve essere intesa quale revoca implicita del consenso prestato. (Tiziana Sorriento) (riproduzione riservata)

L’aver presentato ricorso per arbitrato ICSID non esclude la procedibilità/ammissibilità della domanda in riferimento alle domande proposte, tenuto conto che le stesse hanno un oggetto diverso, nell’arbitrato internazionale controparte è la Repubblica Argentina e le domande risarcitorie o di nullità svolte dagli investitori hanno come presupposto la condotta non del Governo Argentino, bensì dell’intermediario. (Tiziana Sorriento) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Tiziana Sorriento


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