Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3318 - pubb. 07/03/2011

Informazioni dovute all'investitore dipendente della banca, obbligo di informazione in ordine al titolo negoziato e prova del nesso di causalità in presenza di obbligo di astensione

Appello Torino, 02 Febbraio 2011. Est. Stalla.


Intermediazione finanziaria - Investitore dipendente di banca - Operatore qualificato - Esclusione.

Intermediazione finanziaria - Operazione inadeguata - Avvertimento - Sussistenza dell'obbligo di informazione in relazione allo specifico titolo negoziato - Sussistenza.

Obbligo di astensione dell'intermediario - Danno patito dal cliente - Nesso di causalità - Prova - Esclusione - Indagine in ordine al comportamento dei cliente in caso di adempimento - Irrilevanza.



La circostanza che l'investitore sia dipendente della banca presso la quale egli ha dato corso all'operazione di negoziazione da lui contestata non esime l'intermediario dal fornire la prova di aver fornito all'investitore tutte le informazioni necessarie non potendosi assimilare il dipendente della banca all'operatore qualificato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In presenza di operazione inadeguata sotto il profilo della mancata diversificazione del portafoglio, l'intermediario ha comunque il dovere di informare l'investitore in modo specifico e concreto in ordine alle caratteristiche del titolo negoziato ed alla sua rischiosità. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In presenza di un obbligo di astensione gravante sull’intermediario non è necessaria la prova del nesso di causalità tra la violazione di tale obbligo ed il danno patito ed è, quindi, irrilevante l'indagine in ordine al comportamento che il cliente avrebbe tenuto qualora l'intermediario avesse adempiuto all'obbligo in questione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Fulvio Cassano


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