Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6684 - pubb. 07/11/2011

Operazione inadeguata, dicitura prestampata e doveri informativi dell'intermediario

Tribunale Milano, 26 Settembre 2011. Est. Federica Centonze.


Intermediazione finanziaria – Operazione non adeguata – Dicitura prestampata contenuta nell'ordine di acquisto.

Intermediazione finanziaria – Obbligo di specifica informazione circa i motivi di inadeguatezza – Sussistenza.

Accoglimento domanda subordinata della Banca di restituzione dei titoli – Presunzione di buona fede del cliente – Obbligo restituzione cedole percepite – Insussistenza.



La dicitura “operazione inadeguata – titolo a rischio” contenuta nell’ordine di acquisto non è idonea a dimostrare l’assolvimento, da parte dell’intermediario, degli obblighi informativi di cui agli artt. 21 Tuf e 26,28 Reg. Consob 11522/98. (Lorenzo Grassano) (riproduzione riservata)

Le motivazioni correlate all’inopportunità dell’investimento per inadeguatezza di esso non possono essere sufficientemente chiarite sottoponendo al cliente un testo prestampato (e non evidenziato graficamente né personalizzato nella modulistica) in cui ci si limiti ad indicare l’operazione come “inadeguata” ed i titoli come “rischiosi”. È necessario, infatti, che l’intermediario dimostri di avere illustrato al cliente le ragioni dell’inadeguatezza. (Lorenzo Grassano) (riproduzione riservata)

In caso di accoglimento della domanda subordinata da parte della banca di ottenere la restituzione dei titoli obbligazionari, si deve presumere la buona fede dei clienti, e pertanto non sono oggetto di restituzione eventuali cedole percepite prima della domanda. (Lorenzo Grassano) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Lorenzo Grassano


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