Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10124 - pubb. 03/03/2014

Reato di omesso versamento dell'Iva ex art. 10-ter d.lgs 74/2000, rapporto non di specialità ma di progressione illecita con la fattispecie che prevede la sanzione amministrativa ed elemento psicologico

Cassazione penale, 12 Settembre 2013, n. 37424. Est. Cortese.


Omesso versamento dell'Iva - Reato di cui all'articolo 10-ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 - Sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 - Rapporto non di specialità ma di progressione illecita.

Omesso versamento dell'Iva - Reato di cui all'articolo 10-ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 - Applicazione alle omissioni dei versamenti IVA relativi all'anno 2005 - Violazione del principio di irretroattività della norma penale - Esclusione.

Omesso versamento dell'Iva - Reato di cui all'articolo 10-ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 - Dolo generico - Coscienza è volontà di non versare all'erario le ritenute effettuate nel periodo considerato per importo superiore ad euro 50.000 - Estensione delle esigenze di organizzazione su scala annuale - Esclusione della colpevolezza in ragione della crisi di liquidità - Scelta di non far debitamente fronte all'obbligo del versamento.



Fra l'art. 10-ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, inserito dall'art. 35, comma 7, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, entrato in vigore il 4 luglio 2006 (il quale punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a cinquantamila Euro per ciascun periodo di imposta), e il comma 1 dell'art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (che assoggetta alla sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato chiunque non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze periodiche, i versamenti dei debiti IVA), intercorre un rapporto non di specialità ma di progressione illecita, il quale comporta l'applicabilità con giunta delle due sanzioni.

L’art. 10-ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, inserito dall'art. 35, comma 7, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, entrato in vigore il 4 luglio 2006 il quale punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a cinquantamila Euro per ciascun periodo di imposta, è applicabile anche alle omissioni dei versamenti IVA relativi all'anno 2005, senza che ciò comporti violazione del principio di irretroattività della norma penale.

Il reato di omesso versamento dell’Iva, di cui all’ art. 10-ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, è punibile a titolo di dolo generico: ad integrarne l’elemento psicologico basta la coscienza e volontà di non versare all'Erario le ritenute effettuate nel periodo considerato, coscienza e volontà che deve investire anche la soglia di Euro cinquantamila, quale elemento costitutivo del fatto e che contribuisce a definire il disvalore della condotta. L'introduzione della norma penale, stabilendo nuove condizioni e un nuovo termine per la propria applicazione, estende la detta esigenza di organizzazione su scala annuale, per cui non può essere invocata, per escludere la colpevolezza, la crisi di liquidità del soggetto attivo al momento della scadenza del termine lungo, ove non si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta (protrattasi, in sede di prima applicazione della norma, nella seconda metà del 2006) di non far debitamente fronte alla esigenza predetta. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Umberto Pesciaroli


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