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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11889 - pubb. 14/01/2015.

La Cassazione valorizza la separazione patrimoniale e il vincolo di destinazione del trust anche ai fini della tutela penale


Cassazione penale, 03 Dicembre 2014. Est. Margherita Taddei.

Trust - Natura - Natura formale della intestazione al trustee - Costituzione di nuovo soggetto - Esclusione - Attribuzione al patrimonio destinato di un fine prestabilito - Perdita della disponibilità da parte del disponente - Formale disponibilità in capo al trustee per l'adempimento dello scopo

Trust - Schema negoziale recepito nell'ordinamento giuridico italiano - Autonomia del patrimonio - Potere-dovere del trustee di amministrare- Intestazione formale al trustee - Separazione dal patrimonio del trustee - "Incomunicabilità bidirezionale" tra il patrimonio separato e il patrimonio del soggetto che ne è titolare - Affidamento al trustee sulla base della fiducia

Fiducia - Assenza di rapporti negoziali tra fiduciario e fiduciante - Discrezionalità del fiduciario - Configurabilità di un trust interno

Trust - Tutela penale - Rilevanza del vincolo di destinazione che grava sui beni - Intestazione formale al trustee - Proprietà temporale diversa da quella di cui all'articolo 832 c.c.


Il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato formalmente intestati al trustee, che è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto. Da ciò consegue che l'intestazione del patrimonio separato al trustee è meramente formale, in quanto i beni e i rapporti giuridici conferiti rimangono ancorati al fine determinato dal regolamento del trust, il cui scopo non è, pertanto, quello di dar vita ad un nuovo soggetto, ma unicamente quello di istituire un patrimonio destinato al fine prestabilito, fermo restando che il disponente, con la costituzione del trust, proprio in ragione dello scopo cui è destinato il complesso dei beni e rapporti giuridici, ne perde subito la disponibilità, potendo essergli riservati, nel regolamento del trust, solo poteri circoscritti o per lo più di controllo e, per la stessa ragione, il trustee ne acquista la formale disponibilità al fine di meglio adempiere allo scopo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Lo schema del trust, così come riconosciuto e veicolato nel nostro ordinamento dalla giurisprudenza, mutua profili sostanziali dallo schema anglosassone, quali l'autonomia del patrimonio conferito, il potere-dovere del trustee di amministrare, gestire o disporre dei beni del trust (con l'obbligo di rendere il conto) l'essere i beni del trust intestati al trustee, ma esclusi dal patrimonio di quest'ultimo, andando a formare una massa autonoma e distinta secondo uno schema di separazione patrimoniale perfetta, intesa come "incomunicabilità bidirezionale" tra il patrimonio separato e il patrimonio del soggetto che ne è titolare, caratteristica, questa, che deriva dall' "affidamento" del diritto al trustee sulla base della fiducia che ispira il negozio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Dalla fiducia deriva anche l'assenza di rapporti negoziali tra fiduciario e fiduciante e la assoluta discrezionalità di gestione del fiduciario, determinata dalla mancanza di precetti dettagliati, cosicché il riconoscimento di una intestazione meramente formale dei diritti al trustee stempera i dubbi sulla configurabilità di un trust interno a causa delle caratteristiche dei diritti reali dell'ordinamento giuridico italiano, in quanto queste problematiche perdono rilevanza nella realtà concreta a fronte dell'incisività innovativa delle caratteristiche proprie del negozio del trust e dell'agilità decisionale dispositiva, tesa al conseguimento dello scopo, consentita dalla particolare configurazione dei poteri del trustee. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Anche ai fini dell'inquadramento della tutela penale assumono rilevanza preminente, nell'interpretazione del negozio, sia il vincolo di destinazione che grava sui beni (il quale, determinandone la funzione economico sociale, ne impedisce la commistione con il patrimonio del trustee) sia l'esistenza di beneficiari del negozio fiduciario, a favore dei quali deve indirizzarsi tutta l'attività di gestione dei beni e rapporti conferiti nel trust, dovendosi attribuire all'intestazione formale del diritto di proprietà al trustee la valenza di una proprietà temporale, sostanziata dal possesso del bene, sicuramente diversa da quella delineata nell'articolo 832 c.c. e svincolata dal potere di disporre dei beni in misura piena ed esclusiva.
(Nel caso di specie, la Corte ha condiviso la decisione del tribunale del riesame, secondo la quale il potere esercitato dall'imputato come trustee sui beni conferiti in trust non era definibile come diritto di godere e disporre dei beni stessi in modo pieno ed esclusivo, concetto nel quale si sostanzia il diritto di proprietà secondo la nota di spedizione dell'articolo 832 c.c.; detto potere era piuttosto definibile come situazione reale di proprietà finalizzata e funzionale che si esercita su di un patrimonio separato ed autonomo rispetto a quello facente capo all'imputato, svincolato, come si è detto, dal programma fiduciario che il trustee ha l'obbligo di perseguire e che è senz'altro riconducibile al concetto generale di possesso penalmente rilevante di cui all'articolo 646 c.p.; la violazione di questo vincolo funzionale e la destinazione di beni conferiti in trust a finalità proprie del trustee o comunque a finalità diverse da quelle per realizzare le quali il trust è stato istituito concreta quella interversione nel possesso che costituisce l'essenza del diritto di cui all'articolo 646 c.p.). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Annapaola Tonelli


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