Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12139 - pubb. 25/02/2015

Riparto di competenza: il TM resta competente se è stato adito per primo

Cassazione civile, sez. VI, 12 Gennaio 2015, n. 2833. Est. Bisogni.


Legge 219/2012 – Nuovo art. 38 disp. att. c.c. – Nuova competenza cd. per attrazione del tribunale Ordinario – Domanda di decadenza ex art. 330 c.c. proposta dinanzi al TM – Successiva domanda di separazione proposta davanti al TO – Competenza del TM sulla domanda da lui presentata – Persistenza



Con la riscrittura dell'art. 38 disp. att. c.c. (art. 3 legge 10 dicembre 2012 n. 219) il legislatore ha inteso che se un giudizio di separazione è in corso al momento della proposizione della domanda diretta all'adozione di un provvedimento de potestate si verifica l'effettivo attrattivo della competenza, in favore del giudice davanti al quale è in corso il giudizio di separazione. Tale lettura testuale appare anche rispettosa del principio generale della perpetuatio jurisdictionis di cui all'art. 5 c.p.c. secondo cui la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda. Diversamente, se la domanda diretta all'adozione di provvedimenti de potestate da parte del Tribunale per i minorenni è stata proposta anteriormente alla instaurazione davanti al tribunale civile del giudizio di separazione o divorzio da parte dei genitori, resta ferma la competenza dell’ufficio Minorile, per non vanificare il percorso processuale svolto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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