Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12160 - pubb. 02/03/2015

Domanda di risarcimento: non è proponibile nel giudizio di separazione

Cassazione civile, sez. I, 08 Settembre 2014, n. 18870. Est. San Giorgio.


Domanda di separazione personale con addebito e domanda di risarcimento dei danni - Diversità di rito - Connessione "forte" - Insussistenza - Conseguenze



La connessione tra la domanda di risarcimento danni e quella di separazione personale con addebito è riconducibile alla previsione dell'art. 33 cod. proc. civ. - trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi -, rimanendo pertanto esclusa una ipotesi di connessione "forte". Ne consegue che le due domande non possono essere proposte nel medesimo giudizio. Peraltro, la mancanza di una ragione di connessione idonea a consentire, ai sensi dell'art. 40 cod. proc. civ., comma 3, la trattazione unitaria delle cause, può essere eccepita dalle parti o rilevata dal giudice non oltre la prima udienza, in analogia a quanto disposto dal medesimo art. 40, comma 2 (v. Cass., sent. n. 9915 del 2007). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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