Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12783 - pubb. 08/06/2015

Trasmissione delle dichiarazioni e violazioni commesse dagli intermediari: si applica il cumulo giuridico e quindi la sanzione per la violazione più grave aumentata fino al doppio

Cassazione civile, sez. VI, 05 Giugno 2015, n. 11741. Pres., est. Cicala.


Intermediari - Trasmissione delle dichiarazioni - Distinzione tra violazioni formali e non formali - Ammissibilità

Sanzioni tributarie - Disposizioni generali - Interpretazione dell'articolo 12 del D. Lgs n. 472 del 1997 - Violazione della medesima disposizione - Distinzione tra unica azione od omissione o più omissioni della medesima disposizione - Irrilevanza



Nell'ambito delle infrazioni commesse dall'intermediario, è possibile distinguere le violazioni formali da quelle non formali ed anche individuare quelle "meramente formali" di cui all'ultimo comma dell'art 6 del D. Lgs 472/1997, in quanto sono ipotizzabili fattispecie in cui la condotta dell'intermediario agevola l'evasione o comunque determina un minor incasso erariale (infrazioni non meramente formali) ed ipotesi in cui tale condotta arreca solo un qualche ritardo o difficoltà alle operazioni di accertamento o riscossione (infrazioni formali). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L'articolo 12 del D. Lgs n. 472 del 1997, nella parte in cui prevede che "è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni della medesima disposizione" deve essere interpretato nel senso che diviene irrilevante stabilire se le diverse violazioni della medesima disposizione sono frutto di un'unica omissione oppure di più omissioni della medesima disposizione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione della Dott.ssa Paola Castagnoli


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