Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14124 - pubb. 05/02/2016

Divorzio e rilevanza di una occupazione de facto

Cassazione civile, sez. VI, 11 Gennaio 2016, n. 223. Est. Genovese.


Giudizio di divorzio – Valutazione delle capacità patrimoniali – Godimento di un immobile – Sussiste – Occupazione de facto – Rilevanza – Esclusione



In sede di divorzio, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, occorre tenere conto dell’intera consistenza patrimoniale di ciascuno dei coniugi e, conseguentemente, ricomprendere qualsiasi utilità suscettibile di valutazione economica, compreso l’uso di una casa di abitazione, valutabile in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere dell’immobile a titolo di locazione; tuttavia, se l’immobile risulta occupato de facto, la valutazione di una tale utilità fuoriesce dall’ambito valutativo proprio dei valori legalmente posseduti da ciascuno dei coniugi, rimanendo la difficoltà di liberazione dell’immobile da parte del suo proprietario una dato di fatto estraneo alla ponderazione delle rispettive posizioni patrimoniali e reddituali. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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