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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14313 - pubb. 02/03/2016.

Competenza del giudice civile per regolare i rapporti tra padre e figli, in presenza di misura cautelare penale


Cassazione penale, 17 Novembre 2015, n. 45686. Est. Pezzullo.

Misura cautelare penale – Applicata a persona con figli – Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dal coniuge e dai figli – Diritto a frequentare i figli – Competenza del giudice civile a regolare i rapporti – Sussiste


L’art. 282 ter c.p.p., comma 2, prevede che il divieto di avvicinamento possa essere imposto anche in riferimento a prossimi congiunti della persona offesa od a persone con questa conviventi, o, comunque, legati da relazione affettiva, qualora sussistano "ulteriori esigenze di cautela" ravvisabili anche nei loro confronti: va, però, rimarcato che tale misura – ove applicata nei confronti di un genitore - non è volta ad impedire il diritto di visita/frequentazione genitore-figlio, bensì ad impedire che l'indagato possa reiterare la condotta recandosi presso i luoghi frequentati dalla parte offesa, sicchè ove lo stesso intenda incontrare il minore anche in forma protetta ed al limite anche tramite servizi sociali, dovrà rivolgere apposita istanza in sede civile per la diversa regolamentazione del diritto di visita ed incontro. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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