Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16832 - pubb. 03/03/2017

Bancarotta fraudolenta per distrazione di beni conferiti in società fiduciaria

Cassazione penale, 17 Marzo 2016, n. 20108. Est. Caputo.


Società fiduciaria – In liquidazione coatta amministrativa – Distrazione di titoli e denaro conferiti dai clienti – Bancarotta fraudolenta patrimoniale – Sussiste



La facoltà di servirsi dei titoli dati in gestione dai fiducianti è implicita nel possesso dei beni gestiti dall’imprenditore, in qualsiasi modo da lui ottenuto, e perciò attribuiti al patrimonio dell’impresa fallita, sicché, conseguita dagli amministratori di una società fiduciaria posta in liquidazione coatta la disponibilità dei titoli e valori conferiti dai fiducianti, essi al pari di ogni altro bene patrimoniale si considerano oggetto di bancarotta fraudolenta, in quanto a seguito di fallimento si attribuiscono al patrimonio d’impresa tutti i beni che hanno fatto capo all’imprenditore nella gestione della sua attività, e pertanto quelli di cui ha avuto il possesso.
La natura di intermediario dell’impresa fallita e l’esistenza del consenso dei clienti alla (generica) utilizzazione degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide non esclude l’attribuibilità al patrimonio del soggetto in liquidazione coatta amministrativa dei beni dallo stesso gestiti, in qualsiasi modo essi siano stati ottenuti, e quindi la loro idoneità a formare oggetto di distrazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale