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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23685 - pubb. 05/06/2020.

Non integra elusione fiscale il perseguimento di risparmio d'imposta unitamente ad un reale obiettivo economico


Cassazione civile, sez. V, tributaria, 28 Maggio 2020. Pres. Manzon. Est. Leuzzi.

Tributi - Risparmio d'imposta - Perseguimento di risparmio d'imposta unitamente ad un reale obiettivo economico - Abuso del diritto - Esclusione


In ambito tributario, non assurge ad elusione fiscale, non integrando la fattispecie dell'abuso del diritto, bensì costituisce legittimo risparmio d'imposta quello che origina dalla scelta del contribuente, tra più operazioni volte ad assicurargli una finalità economica, di quella che gli garantisca il trattamento fiscalmente meno oneroso, purché questo non culmini in un risparmio d'imposta illecito.

Non può, infatti, impingere in una norma generale di antielusione un comportamento attraverso il quale il soggetto passivo d'imposta abbia pianificato e ottimizzato la sua attività aziendale perseguendo un risparmio d'imposta unitamente ad un reale obiettivo economico.

[Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che dagli elementi esposti dalla contribuente era dato evincere: a) che le operazioni contestate non hanno avuto il risultato di procurare un vantaggio fiscale contrario all'obiettivo perseguito dall'ordinamento; b) che dall'insieme di elementi oggettivi risulta che lo scopo delle operazioni controverse non era essenzialmente l'ottenimento di un vantaggio fiscale, ma il rifinanziamento della società cessionaria delle partecipazioni.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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