Deontologia


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23855 - pubb. 14/07/2020

Patrocinio a spese dello Stato: per ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario occorre dimostrare un vano e non pretestuoso tentativo di recupero

Cassazione civile, sez. II, 29 Aprile 2020, n. 8359. Pres. Manna. Est. Elisa Picaroni.


Difensore d'ufficio - Art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Liquidazione dell'onorario - Condizioni - Previa dimostrazione dell'esperimento di un vano e non pretestuoso tentativo di recupero - Necessità - Impossidenza dell'assistito - Prova - Esclusione - Ragioni - Fattispecie



In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 116 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il difensore d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero (nella specie attraverso l'emissione del decreto ingiuntivo, l'intimazione dell'atto di precetto ed il verbale di pignoramento immobiliare negativo), ma non è tenuto a provare anche l'impossidenza dell'assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio. (massima ufficiale)


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