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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24370 - pubb. 16/10/2020.

Gli obblighi informativi dell'intermediario si esauriscono con il compimento dell'operazione


Cassazione civile, sez. I, 27 Agosto 2020. Pres. Genovese. Est. Loredana Nazzicone.

Intermediazione mobiliare - Obblighi informativi dell'intermediario - Persistenza dopo l'esecuzione dell'operazione - Esclusione - Fattispecie


In tema di intermediazione mobiliare, gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 58 del 1998 sono finalizzati a consentire al cliente di effettuare investimenti pienamente consapevoli, sicché tali obblighi, al di fuori dei contratti di gestione e di consulenza, devono essere adempiuti in vista dell'operazione da compiere e si esauriscono con essa. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso dell'investitore, che si era avvalso dell'intermediario per acquistare titoli di stato argentini, evidenziando che, una volta effettuata la negoziazione, quest'ultimo non è tenuto ad informare il cliente circa l'andamento dei titoli, neppure nel caso di abbassamento del loro "rating" o di rischio di "default" dell'emittente). (massima ufficiale)

 

Fatto

La Corte d'appello di Napoli con sentenza del 6 maggio 2015 ha respinto l'appello principale ed incidentale, proposti rispettivamente da A.B. e dalla Banca di Roma s.p.a. contro la decisione del Tribunale di Napoli del 28 novembre 2006, la quale aveva disatteso tutte le domande attoree, volte all'accertamento della nullità degli acquisti di (*) compiuti a (*), (*) e (*), ed al risarcimento del danno.

Avverso questa sentenza propone ricorso la soccombente, affidato a due motivi. Resiste la banca con controricorso. Le parti hanno depositato, altresì, la memoria.

 

Motivi

1. - I motivi del ricorso censurano la sentenza impugnata per:

1) violazione degli artt. 1176,1337 e 1375 c.c., D.Lgs. n. 58 del 1998, artt. 21 e 23 in quanto la corte territoriale ha ritenuto insussistente la responsabilità della banca, pur dopo avere accertato la mancata consegna al cliente della documentazione sui rischi generali e l'acquisizione delle notizie sulla propensione al rischio, gli obiettivi di investimento e la situazione finanziaria del cliente;

2) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21 per non avere ritenuto la banca tenuta ad adempiere ai doveri informativi anche dopo la conclusione del contratto di intermediazione, dovendo la banca, al contrario, tenere sempre informato il cliente della sua situazione finanziaria; inoltre, la stessa avrebbe comunque dovuto scoraggiare il cliente almeno dal secondo e dal terzo acquisto.

2. - Il primo motivo è inammissibile, non cogliendo esso la ratio decidendi della pronuncia impugnata.

Invero, la corte del merito ha ritenuto che, nella pur poco perspicua e confusa prospettazione, l'appellante avesse omesso di riproporre ogni questione concernente il momento della stipula del contratto-quadro di intermediazione finanziaria. Di conseguenza, ha espressamente affermato che, non essendo stata la domanda concernente il contratto-quadro riproposta in appello, ogni questione concernente gli adempimenti ad esso riferiti (quale, appunto, la consegna del documento rischi, le informazioni relative agli obiettivi ed alla propensione al rischio) non sarebbe stata esaminata dalla corte.

Tale motivazione non viene in nessun modo censurata, onde il motivo si palesa inammissibile.

3. - Il secondo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Esso è invero inammissibile, laddove lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto la banca non tenuta a nessun obbligo informativo, dopo la conclusione del contratto-quadro: invero, non è tale l'affermazione della corte del merito, la quale, lungi dal ritenere la banca esonerata dagli obblighi informativi D.Lgs. n. 58 del 1998, ex art. 21 con riguardo ai singoli ordini d'acquisto, ha, in punto di fatto, escluso che i (*), al momento della trasmissione degli ordini, avessero caratteri tali per cui la banca dovesse scoraggiare il cliente dall'investimento. Il motivo non si confronta e non censura questa ratio decidendi, onde al riguardo esso si palesa inammissibile.

Il motivo è, invece, infondato, laddove sostiene la tesi della perduranza dell'obbligo informativo della banca per tutta la durata dell'investimento, affermando che l'intermediario sarebbe tenuto, pur al di fuori di un rapporto di gestione patrimoniale, a consigliare tempo per tempo al cliente se mantenere, o cedere il titolo finanziario.

Va data, invero, continuità al principio di diritto, enunciato da questa Corte (Cass. 24 aprile 2018, n. 10112; Cass. 22 febbraio 2017, n. 4602), secondo cui "In materia di investimenti finanziari, gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21, 1 comma, lett. b), sono finalizzati a consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, sicchè tali obblighi, al di fuori del caso del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti, vanno adempiuti in vista dell'investimento e si esauriscono con esso".

Dunque, salvo che operi in forza di contratto di gestione patrimoniale o di consulenza, l'intermediario non è tenuto anche ad informare, tempo per tempo, l'investitore circa l'andamento dei titoli acquistati, in ipotesi di abbassamento del loro rating o rischio di default dell'emittente.

Quanto al preteso obbligo della banca di scoraggiare il cliente dal secondo e dal terzo acquisto, essendo divenuto il titolo pericoloso, l'assunto si scontra con i limiti del giudizio di legittimità, cui non può essere riproposto l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.

4. - Le spese seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie al 15% sui compensi ed agli accessori di legge.

Ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020.