Deontologia


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24544 - pubb. 24/11/2020

Gli studenti fuori corso non possono svolgere il tirocinio professionale da praticante avvocato durante l'ultimo anno del corso di laurea

Cassazione Sez. Un. Civili, 03 Novembre 2020, n. 24379. Pres. Curzio. Est. Lamorgese.


Praticanti procuratori - Art. 41, comma 6, lett. d) della l. n. 247 del 2012 - Iscrizione anticipata nel registro dei praticanti - Requisito di ammissione - Iscrizione all’ultimo anno del corso di studio - Nozione - Disciplina convenzionale ex art. 40 della l. n. 247 del 2012 - Idoneità derogatoria - Esclusione



La possibilità di svolgere il tirocinio professionale da praticante avvocato in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea in giurisprudenza è riconosciuta, dall'art. 41, comma 6, lett. d), della l. n. 247 del 2012, agli studenti iscritti all'ultimo anno del corso di laurea, da intendersi come ultimo anno del corso legale al quale si sia regolarmente iscritti, con conseguente esclusione degli studenti fuori corso, restando irrilevante la eventuale diversa disciplina contenuta nelle convenzioni stipulate, ai sensi dell'art. 40 della stessa legge, tra i consigli degli ordini degli avvocati e le università, trattandosi di fonti pattizie inidonee a derogare al precetto legislativo. (massima ufficiale)


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