Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27495 - pubb. 16/06/2022

Regole del subprocedimento di vendita fissate dal GE: in caso di violazione di legge la parte deve proporre tempestivamente opposizione agli atti esecutivi

Cassazione civile, sez. III, 08 Giugno 2022, n. 18421. Pres. Vivaldi. Est. Saija.


Espropriazione forzata – Facoltà del giudice dell'esecuzione di fissare le condizioni di vendita – Violazione delle norme di legge – Opposizione agli atti esecutivi – Necessità



In tema d'espropriazione forzata, il giudice dell'esecuzione, nel fissare le condizioni di vendita, può esercitare i poteri discrezionali che la legge implicitamente o esplicitamente gli attribuisce, nel rispetto delle disposizioni "minime" cogenti ovvero - ove la legge stessa non disponga diversamente - coniando le regole particolari che ritenga idonee a disciplinare il subprocedimento liquidatorio (ad es., in tema di pubblicità dell'avviso ex art. 490 c.p.c., contenuto dell'offerta, entità della cauzione, ecc.).

Qualora, tuttavia, il giudice dell'esecuzione disponga contra legem, costituisce onere delle parti interessate - ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare del giudice stesso - proporre tempestivamente opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento illegittimo, pena la sua inoppugnabilità, la necessità di darvi pedissequa attuazione (in attuazione del principio di immutabilità delle condizioni di vendita, fatta salva l'eventuale revoca o modifica prima dell'esperimento di vendita stesso), nonché l'impossibilità di impugnare il successivo decreto di trasferimento, non potendo farsi valere l'invalidità derivata in caso di mancata reazione processuale avverso l'atto presupposto, salvo che l'opponente abbia incolpevolmente ignorato l'esistenza di quest'ultimo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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