Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27523 - pubb. 22/06/2022

Il fideiussore che non ha pagato non ha diritto di voto nel concordato preventivo

Cassazione civile, sez. VI, 17 Maggio 2022, n. 15876. Pres. Bisogni. Est. Ferro.


Concordato preventivo - Credito del fideiussore - Presupposti



Nel concordato preventivo, il fideiussore del proponente non ha diritto di voto, atteso che l'art. 174 L. Fall., comma 4, consente soltanto il suo intervento nell'adunanza e che prima del pagamento egli non ha un credito di regresso nei confronti del debitore, potendo esercitare verso di lui solo l'azione di rilievo, ex art. 1950 - 1953 c.c., che mira ad ottenere un facere e non un dare.

Il fideiussore ha diritto di regresso verso il debitore principale solo quando abbia pagato il creditore, tant'e' che, ai sensi dell'art. 61 L. Fall., il regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito; il fidejussore dunque non può essere ammesso con riserva per un credito condizionale, ma solo dopo il predetto pagamento, in surrogazione del creditore, considerata la natura concorsuale del credito di regresso.

Ed invero "il pagamento del debito garantito non è condizione di esigibilità, ma presupposto per la stessa esistenza del credito di regresso del fideiussore" dal momento che prima del pagamento del debito garantito il credito di regresso non è proprio sorto ed e', dunque, inesistente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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