Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27687 - pubb. 12/07/2022

Il privilegio generale, già esistente al momento dell’insorgenza del credito secondo le norme che lo disciplinano, non opera fintanto che l’esecuzione forzata non avviene

Cassazione civile, sez. I, 31 Maggio 2022, n. 17738. Pres. Scaldaferri. Est. Terrusi.


Privilegio generale - Qualità del credito impressagli dalla legge - Effetti



Il privilegio generale - modo di essere o, come si dice, qualità del credito impressagli dalla legge – fa sì che il credito in sé acquisti, sin dalla sua nascita, il rango particolare che gli è attribuito, sicché la relativa sua funzione è sì rinviata al momento della esecuzione forzata dei beni del debitore e della conseguente apertura del concorso (art. 2741 cod. civ.), ma solo nel senso che il privilegio generale, già esistente al momento dell’insorgenza del credito secondo le norme che lo disciplinano, non opera fintanto che l’esecuzione forzata non avviene. Ne consegue che il privilegio generale deve accompagnare ope legis il credito che sia sorto per le speciali e determinate cause che lo caratterizzano secondo la previsione di legge, per modo che detto credito, in tanto possa dirsi privilegiato, in quanto tale sia di sua natura e ab origine. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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